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Il costo dei contrassegni fiscali da apporre sulle confezioni dei prodotti liquidi da inalazione non è soggetto all’Iva. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito posto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Nonostante il provvedimento direttoriale 93445 del 29 marzo 2021 contenga l’obbligo di aggiungere l’imposta al prezzo di vendita dei contrassegni, alcune aziende del vaping hanno segnalato ad Adm l’illegittimità della richiesta. L’ultima parola l’ha data l’agenzia delle Entrate lo scorso 1 giugno, disponendo che “in considerazione dell’insieme delle modalità con cui viene esercitata l’attività di rilascio dei contrassegni di legittimità da parte dell’Agenzia, si è del parere che la stessa venga effettuata in un ambito autoritativo-pubblicistico, nell’accezione in precedenza delineata, conseguentemente la suddetta attività non risulta riconducibile nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi delle citate disposizioni sia nazionali sia unionali e quindi lo stesso tributo non si rende applicabile al prezzo di cessione dei medesimi contrassegni di legittimità“. Il direttore generale Minenna non ha potuto far altro che prendere atto della decisione e chiarirlo con una apposita informativa, per cui tutti gli ordinativi effettuati a partire dallo scorso 1 giugno non saranno soggetti a Iva.
I contrassegni costano mediamente mezzo centesimo di euro l’uno; per un quantitativo di 100 mila pezzi si dovrà versare soltanto i 500 euro richiesti al netto dei 110 euro di Iva non più dovuti. Le aziende possono fare istanza di rimborso per l’Iva già pagata ma non dovuta.