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Autorizzazione sigarette elettroniche, cosa fare se si hanno debiti con il fisco

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli chiarisce come poter ottenere il rilascio oppure il rinnovo nel caso in cui il titolare dell'attività abbia carichi pendenti o situazioni di morosità.

La disciplina relativa al rilascio e rinnovo di concessioni e autorizzazioni per la vendita di generi di monopolio, prodotti liquidi da inalazione e nicotine pouches prevede che il richiedente non debba avere situazioni di morosità o violazioni fiscali verso lo Stato. Tenuto conto delle casistiche pratiche verificatesi e delle incertezze emerse in sede applicativa, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha ritenuto di dover spiegare ulteriormente gli ambiti soggettivi di applicazione dell’obbligo dichiarativo e la regolarizzazione del debito.
Pertanto, “nei casi in cui la concessione/autorizzazione sia rilasciata a persona fisica, è di tutta evidenza che la dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto in qualità di intestatario del titolo e dovrà riguardare le pendenze riferibili alla ditta individuale; nei casi in cui la concessione/autorizzazione sia rilasciata a persona giuridica, sia essa società di persone o di capitali, la dichiarazione dovrà essere resa dalla società per il tramite del legale rappresentante ovvero dal procuratore, ove statutariamente previsto. Va da sé che, in sede di interrogazione presso l’Agenzia delle Entrate o altro ente incaricato della riscossione, anche in ragione dei non secondari aspetti legati alla tutela della riservatezza dei dati finanziari, dovranno essere richieste e considerate esclusivamente le pendenze della società. Non rilevano le pendenze fiscali riferibili al legale rappresentante quale persona fisica, per le attività imprenditoriali/privatistiche dallo stesso svolte. In ogni caso, laddove le risultanze dell’interrogazione dovessero fornire un dato dubbio, in ordine alla riferibilità soggettiva del debito, e purtuttavia rilevante ai fini della definizione del procedimento, gli uffici avranno cura di corrispondere direttamente con il soggetto rispetto al quale è stata effettuata l’interrogazione, senza coinvolgere soggetti terzi”. Per quanto riguarda invece la regolarizzazione del debito rilevante, “l’ufficio potrà accogliere l’istanza solo previa regolarizzazione dello stesso. Per regolarizzazione si intende il pagamento integrale del debito, l’esistenza di un piano di rateazione regolarmente approvato, ovvero la sospensione giudiziale o amministrativa del carico medesimo. Ciò posto, con riferimento alla dichiarazione che il soggetto deve presentare ed ai relativi contenuti, si ritiene opportuno rilevare che per pendenze fiscali si intendono le somme, dovute e a titolo di tributi erariali ovvero i debiti di natura assistenziale e previdenziale divenuti definitivi ed esigibili. Pertanto dalla debitoria vanno esclusi, ovviamente, i carichi oggetto di sospensione o di rateazione, per i quali i pagamenti risultino regolari”. Perplessità sono emerse invece in ordine ai debiti rilevanti rispetto ai quali vi sia un piano di rateizzazione regolarmente approvato e tuttora in corso. In tal caso, “l’interessato dovrà dichiarare la sussistenza del debito e altresì documentare all’ufficio la presenza di un piano regolarmente approvato, oltre alla regolarità, a quella data, dei singoli pagamenti. A fronte di tali presupposti, l’ufficio adotterà il provvedimento favorevole, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti”. In ragione delle precisazioni sopra esposte, Adm ha comunicato di aver redatto un nuovo modulo che può essere scaricato dal sito dell’Agenzia.

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