L'attualità quotidiana sulla sigaretta elettronica

La procedura per smaltire gli aromi e gli scomposti senza contrassegno

Scaduti i sei mesi di proroga, i rivenditori e i distributori devono avviare l'iter di distruzione dei prodotti non più conformi.

Dal primo novembre non è più consentito vendere aromi o liquidi scomposti per sigarette elettroniche senza l’apposito contrassegno fiscale apposto sulla confezione. Scaduti i sei mesi di proroga che hanno consentito ai rivenditori di terminare o alleggerire le scorte, adesso è il momento di smaltire le eccedenze. Le modalità formali per intraprendere la procedura di distruzione sono state comunicate al nostro giornale direttamente dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. L’esigenza di smaltire i prodotti deve essere preventivamente comunicata dal rappresentante legale dell’attività all’ufficio dei Monopoli territorialmente competente. In tale comunicazione il depositario è tenuto a indicare “i quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione (il numero delle confezioni e la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione espresso in millilitri) la denominazione della marca e la tipologia di prodotto (aroma concentrato, liquido scomposto, ecc), la ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di smaltimento nonchè l’impianto presso il quale saranno distrutti“. A carico del rivenditore o dell’azienda di distribuzione anche la consegna ad Adm dell’apposita certificazione rilasciata dalla ditta presso la quale sono effettuate le operazioni di smaltimento.
La comunicazione di avvio della procedura di smaltimento dovrà essere recapitata all’ufficio territoriale di Adm a mezzo raccomandata o Pec “almeno 45 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni di distruzione. Se il materiale da distruggere è stato soggetto a imposta di consumo totale superiore a 500 euro occorre che alle operazioni sia presente anche un funzionario di Adm“.
In occasione di eventuali verifiche, gli Uffici dei Monopoli potranno accertare che i prodotti distrutti siano stati scaricati dai registri contabili previa emissione di bolletta di scarico. Allo stesso tempo, in attesa di distruzione il materiale potrà essere conservato nel negozio, fuori dalla vista e dalla possibilità di accesso da parte dei clienti, purché sistemato in maniera adeguata, sigillata e non confondibile con i prodotti invece regolarmente commercializzabili. La mancanza della certificazione che attesti l’avvio della procedura di smaltimento e distruzione potrebbe essere passibile di sanzione in occasione di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
Le modalità di smaltimento degli aromi seguono quelle già previste e attuate per i liquidi pronti all’uso con la circolare Adm numero 19 del 2021.

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