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Mancando fino ad oggi una normativa specifica, la sigaretta elettronica in Svizzera ha sempre vissuto solo in base al principio della sentenza denominata “Cassis de Dijon”, secondo cui i prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche di almeno uno Stato membro dell’Ue o del See, e che sono stati e legalmente immessi in commercio da questo Stato, possono di norma essere commercializzati anche in Svizzera senza controlli preliminari. Con la liberalizzazione della vendita di nicotina di sei anni fa il mercato ha continuato ad espandersi fino a raggiungere ogni angolo della Confederazione.
Dal primo ottobre di quest’anno la sigaretta elettronica, ma soprattutto i liquidi da inalazione, si sono guadagnati il loro posto ufficiale nella normativa svizzera, con l’introduzione della tassa sulla nicotina. I liquidi con nicotina, e quindi anche i booster per la preparazione degli “shot”, possono ora essere immessi sul mercato solo nella concentrazione massima di 20 mg/ml e un formato massimo di 10 ml. La Tpd ha fatto scuola. La relativa tassazione è stata fissata in 0,20 franchi svizzeri per millilitro. Per fare un paragone con l’Italia si tratta di circa 2,15 euro per un liquido da 10 ml. Più severa è stata invece la regolamentazione delle sigarette elettroniche usa e getta che si sono viste gravare di un’imposta pari a 1 franco svizzero per ogni ml e limitate ad un massimo di 2 ml di capienza, in pratica 2,15 euro di tassa.
Per chi aveva già vissuto l’esperienza del mercato italiano, il primo pensiero è stato: “E adesso, come preparo i liquidi maggiori di 10 ml in negozio?” Fortunatamente in Svizzera l’iter normativo prevede molti confronti tra il legislatore e le parti interessate e, sia in fase preliminare che nel momento di definire le norme attuative, si è addivenuti ad una soluzione logica ed efficace. Nel momento in cui è stato fatto presente che alcuni prodotti con nicotina vengono miscelati in negozio in quantità superiore ai 10ml il legislatore ha confermato che si considera “conclusa la vendita” nel momento in cui il cliente paga i prodotti ricevuti e regolarmente registrati dal venditore (in Svizzera non è obbligatoria l’emissione di alcuno scontrino fiscale, ndr). Da questo momento il negoziante può completare la miscelazione del prodotto con l’aggiunta dei booster di nicotina necessari. Si utilizza la locuzione “completare la miscelazione” perché nulla vieta la preparazione preventiva del liquido con aroma, glicole e glicerina necessari all’uso, infatti la tassazione riguarda solo ed esclusivamente i liquidi nicotinizzati da 10 ml premiscelati e i booster di nicotina.
Le argomentazioni che hanno portato a queste conclusioni sono state logiche e condivise dall’amministrazione. In primis lasciare in mano al cliente un booster che, seppur limitato a 10 ml, contiene una soluzione di nicotina significativamente concentrata, può essere più pericoloso di un liquido già miscelato a gradazioni più basse. La seconda considerazione è stata di tipo ambientale perché il cliente non avrebbe altra scelta che gettare le bottigliette vuote, ma pur sempre con residui di nicotina, nei rifiuti domestici, mentre il negozio specializzato può provvedere allo smaltimento dei vuoti come rifiuti speciali. Terza argomentazione, ma non ultima per importanza, è stato il riconoscimento del servizio aggiunto che un negozio fisico può e deve dare al cliente finale.
L’impatto sui clienti non è stato marcato come si potrebbe pensare perché la logica di tutta questa operazione e facilmente condivisibile: la costante diminuzione del numero di fumatori ha portato minori introiti fiscali nelle casse della Confederazione che adesso sarà in parte bilanciata da questa tassa né sproporzionata per gli utenti finali né penalizzante per gli operatori del settore.
Diverso è stato l’impatto sui dispositivi usa e getta ma anche in questo caso pienamente condivisibile. Nel momento in cui in tutta Europa si parla di un fattibile divieto o limitazione dei device monouso, in Svizzera, sia l’uniformazione su tutto il territorio del divieto di vendita ai minori di 18 anni che l’aumento di quasi il 20 per cento del prezzo di vendita di questi dispositivi, sono stati accolti con favore da operatori e soprattutto dai genitori e dalle associazioni per la tutela dei minori.
Ad oggi la normativa della Confederazione è la prova che si possono conciliare le esigenze del governo con quelle dell’imprenditoria di un settore in crescita come quello della sigaretta elettronica.
Nota sull’autore: Vito Civello è presidente dell’Associazione della Svizzera italiana per la tutela del Vaping (Asiv)