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Liquidi e aromi per sigarette elettroniche: le regole per etichette e confezioni

L'Agenzia delle dogane e monopoli ha pubblicato l'informativa che estende anche ai prodotti senza nicotina alcuni limiti previsti dalla Direttiva tabacchi.

Sta facendo molto discutere la nuova informativa pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli circa il procedimento da seguire per la registrazione ai fini della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide. Mentre sino all’anno scorso la procedura valeva solo per i liquidi pronti all’uso, adesso anche i produttori e i distributori di aromi dovranno attenersi alle modalità indicate. Tra i punti toccati dall’informativa, molte regole riguardano le caratteristiche della confezione, sia interna che eventualmente esterna, dei prodotti. Un terzo dello spazio delle etichette deve contenere le avvertenze di sicurezza che devono essere stampate in carattere Helvetica Bold e contornate da un margine di colore nero di un millimetro di spessore. Nel caso di liquidi scomposti, siano essi 10+20 o 20+40, l’indicazione deve essere chiaramente comprensibile dal consumatore, ovvero occorre riportare sia la capacità del flacone che la quantità di liquido contenuto; entrambe le informazioni devono essere espresse in millilitri.
Più stringenti le regole che definiscono gli elementi che caratterizzano le etichette. Come del resto già avviene per i liquidi pronti all’uso, d’ora in poi anche gli aromi saranno soggetti al vincolo delle “false indicazioni”, ovvero non si possono utilizzare in etichetta frasi o parole che lascino i
ntendere che un determinato prodotto sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l’effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita. La confezione non può avere una forma che riproduca un alimento o un cosmetico, come ad esempio un packaging a forma di lattina oppure di gelato o sacchetto di patatine o di boccetta di profumo. Vietati anche messaggi di tipo ambientali che possano suggerire ad esempio una maggiore biodegradabilità del prodotto o dei materiali della confezione. Così come non possono esserci riferimenti a vantaggi economici, sconti, buoni, offerta di distribuzione gratuita o di promozione. Di particolare importanza, infine, il richiamo al divieto di apporre sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno “diciture, simboli, denominazioni, marchi, segni figurativi o di altro tipo“. Adm avrebbe dunque esteso anche agli aromi il divieto di riprodurre non solo immagini di alimenti ma anche tutti i richiami grafici e testuali che possano ad essi rimandare, compresi nomi, brand e marchi di soggetti terzi (ad esempio, aziende partner, nomi d’arte o di fantasia legati a personaggi reali o immaginari tipo supereroi, fumetti, influencer, testimonial, ecc). Probabilmente sarà garantito un certo limite di tolleranza perché è molto complicato commercializzare, ad esempio, un aroma al limone senza poterlo esplicitare; discorso diverso invece è per le raffigurazioni di cibi più complessi, tipo torte fumanti, cocktail o biscotti farciti. In quel caso il buonsenso vorrebbe che si adattasse una dicitura neutra senza cioè aggrapparsi a locuzioni accattivanti. Nel concreto, anziché riprodurre l’immagine di una torta alla ciliegia ripiena di crema pasticciera dal nome ipotetico Squisy Torta di Zia Serafina, si dovrebbe indicare la composizione dell’aroma con gli ingredienti principali e caratteristici che nel caso di specie sarebbero ciliegia e crema.
Se in etichetta fosse presente un Qr Code, la pagina di destinazione può contenere solo informazioni oggettive (composizione chimica, numero di lotto, nome del prodotto, codice univoco, lotto ed eventuale scadenza). Il codice a barre, infine, deve essere univoco per singolo prodotto.
Le notifiche di liquidi contenenti i sali di nicotina
(nicotina benzoato, nicotina salicilato, nicotina lattato, ecc.) dovranno includere anche la composizione degli stessi, indicando cioè l’acido associato (ad esempio, acido benzoico, acido salicilico, acido lattico, ecc.), evidenziando il valore totale, espresso in milligrammi, sia del contenuto di acido in questione, sia del contenuto di nicotina presenti nell’ingrediente.

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