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Contrabbando di liquidi: innalzata la soglia per responsabilità penale

I nuovi limiti prevedono sanzioni amministrative sino a 3mila millilitri (3 litri) di prodotto contenente nicotina e a 15mila millilitri (15 litri) senza.

L’articolo 62-quater del Testo unico accise rappresenta notoriamente la pietra angolare della disciplina fiscale di riferimento per i prodotti liquidi da inalazione e, di recente, anche per i prodotti aromatici. Nel dicembre del 2017, mentre il settore era focalizzato sulle scelte che, di lì a poco, avrebbero modificato radicalmente le modalità di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione (per gli addetti ai lavori, il periodo del “Vicari” e dell’emendamento “Rotta-Boccadutri”), una nuova disposizione, forse un po’ in sordina, si affacciava all’orizzonte; l’estensione ai Pli delle disposizioni in materia di contrabbando. Illecito che, a seconda che il quantitativo di prodotto liquido fosse inferiore o superiore a 10 chilogrammi di tabacco lavorato estero (equivalente a 1.776,20 millilitri) avrebbe comportato, rispettivamente, una responsabilità amministrativa o penale.

 (foto archivio Sigmagazine)

Se da un punto di vista formale il richiamo alla fattispecie di contrabbando è sembrata una scelta condivisibile da parte del legislatore (anche al fine di tentare di frapporre un muro ai flussi illeciti dall’estero), stessa cosa tuttavia non può dirsi per le modalità – talvolta singolari – con le quali tali norme sono state applicate in concreto. E ciò, almeno per tre ordini di ragioni: la norma è stata spesso utilizzata anche per prodotti di provenienza nazionale; la norma è stata estensivamente interpretata e applicata in casi di stoccaggio di prodotti presso stabilimenti non autorizzati; per via del “peccato originale” dell’equivalenza – 1 ml equivale a 5,63 sigarette – la soglia penale del contrabbando ha trovato applicazione per l’esigua quantità di 1.776 millilitri.
Ebbene, con le norme di recente introdotte queste distorsioni potrebbero aver trovato un’attenuazione. Con il D.lgs. 141/2024 il legislatore ha infatti tentato di conferire una più coerente e armonica struttura normativa alle ipotesi di violazioni (sia di rilevanza penale che amministrativa) che riguardano Pli e aromi. In primo luogo il comma 7-bis dell’art. 62-quater è stato riformulato e con la nuova disposizione è venuto meno il richiamo alla vecchia formulazione dell’equivalenza: affinché si possa parlare di responsabilità penale è necessario che il quantitativo di Pli (o aromi) di contrabbando sia superiore a 3 mila millilitri (3 litri) per i prodotti contenenti nicotina e a 15 mila millilitri (15 litri) per i prodotti non contenenti nicotina. A tale calcolo si perviene attraverso l’applicazione della nuova soglia di 15 chilogrammi di tabacco lavorato alla luce della rinnovata “equivalenza differenziata”: 1 grammo di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto contenente nicotina e a 1 millilitro di prodotto non contenente nicotina. Al di sotto di tale soglia – rispettivamente pari a tre e a cinque litri – la responsabilità dell’operatore sarà di natura amministrativa.
Questa piccola rivoluzione determina alcuni innegabili effetti positivi: da un lato, il settore si emancipa (anche sotto il profilo sanzionatorio, come già avvenuto per quello fiscale) da un’equivalenza che, sin dalla sua definizione, non ha mai convinto quanto alla sua effettività e rappresentatività e, dall’altro, la soglia penale viene innalzata; scelta condivisibile se consideriamo l’opportunità di associare la responsabilità penale ad ipotesi che siano contraddistinte da un disvalore significativo.

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