L'attualità quotidiana sulla sigaretta elettronica

Sigarette elettroniche esauste: modalità per ritiro in negozio e smaltimento

Quali sono gli obblighi e le procedure da rispettare per i dispositivi non più funzionanti riconsegnati dai clienti.

Sempre più negozianti associati Uniecig si sono legittimamente posti alcune domande sul tema della tutela ambientale. Le principali domande che pervengono dagli associati sono: esiste un obbligo di ritirare le e-cig esauste o non più funzionanti che dovessero essere riconsegnate dai consumatori ai fini dello smaltimento? I negozianti devono iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali (Anga)? C’è documentazione da compilare e conservare? Le questioni trattate non sono di agevole soluzione, posta la non chiarezza e la lacunosità delle norme vigenti e, soprattutto, in considerazione del fatto che la terminologia e le definizioni usate dalle diverse fonti normative sono disomogenee e non sempre corrispondenti: proviamo tuttavia a fornire una risposta.
Per quanto concerne l’obbligo da parte delle rivendite autorizzate di ritirare le e-cig esauste o non più funzionanti, bisogna osservare che il D. Lgs. 29/2014, che disciplina i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti Raee) è applicabile a tutte le predette apparecchiature e cita espressamente le “apparecchiature di piccole dimensioni”, comprese apparecchiature di consumo, apparecchiature per il tempo libero, piccoli strumenti elettrici ed elettronici. La sigaretta elettronica dunque deve essere considerata una Apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee) e, quindi, destinate allo smaltimento devono essere considerate Raee con conseguente applicazione del D.Lgs. 29/2014 e della normativa collegata.
Il predetto decreto dispone che “i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente” e che “i distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq”.
Quindi tutti i negozianti sono obbligati a ritirare una sigaretta elettronica esausta a condizione che il consumatore ne acquisti un’altra. Quei negozianti che dovessero avere un locale con superficie di vendita superiore a 400 mq sono invece obbligati al ritiro anche senza un nuovo acquisto. Ovviamente, nessuno vieta ai negozianti di ritirare gratuitamente le vecchie e-cig, senza quindi un obbligo di acquisto, un modus operandiper il quale il legislatore prevede piccole agevolazioni. L’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali, infatti, sembra essere previsto solamente per chi non ritira i Raee gratuitamente (1-1) mentre l’esercente che ritira gratis le e-cig (1-0) non ha alcun obbligo di iscrizione. Nello specifico, per tutti coloro che sono obbligati al solo ritiro “uno contro uno” è applicabile il decreto del Ministero dell’ambiente n. 65 del 2010, che dispone espressamente che le attività di “raccolta e trasporto” dei Raee domestici sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Anga. Tale Decreto però non sembra estendere tale obbligo a distributori che ritirano gratuitamente i Raee dai consumatori.
Attenzione però. Il decreto del Ministero dell’ambiente n. 121/2016 dispone che è subordinato alla preventiva iscrizione all’Anga anche il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni: a parer nostro, questo significa che i semplici rivenditori (che non siano anche produttori) devono ritirare le sigarette elettroniche esauste, o comunque costituenti rifiuto, ma devono affidarne il trasporto in discarica a terzi autorizzati, qualora essi stessi non siano iscritti all’Anga. Chi paga? Purtroppo i costi del trasporto dei Raee dall’esercizio commerciale al punto di raccolta autorizzato ricadono in capo al negoziante stesso.
Da notare anche che, mentre l’esercente che ritirerà i Raee solo dietro nuovo acquisto da parte del cliente dovrà obbligatoriamente compilare un registro di carico e scarico per ogni singolo ritiro (D.M. 65/2010), il negoziante che ritirerà gratuitamente l’e-cig dovrà compilare il modulo di carico e scarico solo nel momento in cui il contenitore situato nel proprio negozio verrà ritirato dal soggetto autorizzato al trasporto (D.M. 121/2016).
In conclusione, sembra corretto consigliare al negoziante-rivenditore di sigarette elettroniche di ritirare quelle esauste o comunque non più utilizzabili senza obbligare il cliente ad un nuovo acquisto e di affidarne il trasporto presso i centri di raccolta ad un soggetto a ciò autorizzato: in questo modo non avrà alcun obbligo di iscrizione all’Anga e potrà compilare il modulo di carico e scarico ed il documento di trasporto solamente al momento della consegna del raccoglitore al trasportatore, conservandone copia per tre anni.
In ogni caso, il negoziante dovrà: informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, anche tramite avvisi collocati nei locali commerciali; promuovere, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione e iniziative incentivanti e premiali; mettere a disposizione degli utenti finali uno o più contenitori all’interno del punto vendita, facilmente fruibili e preferibilmente ubicati in prossimità del punto d’accesso o d’uscita e che rispettino le altre specifiche indicazioni di cui all’art. 5 del D.M. 121/2016.

Alberto Fantozzi, avvocato del Foro di Roma, consulente di Uniecig

Tratto da Sigmagazine n.50/2025