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Sei milioni di euro di multa per pubblicità ingannevole sui dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air: è questa la sanzione inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) alla divisione italiana di British American Tobacco. La decisione è stata confermata dal Tar, che ha respinto il ricorso dell’azienda, evidenziando la scorrettezza della campagna pubblicitaria per omissione di informazioni fondamentali per i consumatori. Pur non contestando a Bat l’attività promozionale dei dispositivi Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air in sé stessa, in quanto non sussiste un divieto normativo settoriale per tali Dispositivi, l’Autorità ha, nondimeno, contestato la modalità con cui i suddetti professionisti hanno ritenuto di promuoverne la vendita, sull’assunto che i device Glo “sono, a tutti gli effetti, prodotti da fumo, funzionanti solo mediante l’uso di tabacco, e conseguentemente ed inevitabilmente comportano il consumo di nicotina”, con conseguente obbligo, in capo a Bat, di apporre specifici avvertimenti in tutte le proprie comunicazioni pubblicitarie in merito ai rischi per la salute derivanti dalla produzione di nicotina e al divieto di vendita ai minori di anni diciotto. Una seconda sentenza, per analoga infrazione, ha colpito Amazon perchè nel suo shop online sono state omesse le indicazioni di sicurezza e le avvertenze per i consumatori nella sezione di vendita dei prodotti di Bat: la sanzione in questo caso è stata di 1 milione di euro.
I dispositivi Glo, infatti, funzionano esclusivamente riscaldando stick contenenti tabacco, che rilascia nicotina. Per l’Autorità, quindi, pubblicizzare il device senza chiarire esplicitamente questi aspetti ha indotto in errore i consumatori, spingendoli a scelte commerciali non pienamente consapevoli. Nella sentenza, il Tar ha sottolineato che la condotta di Bat viola gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, che tutelano i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli e impongono di fornire informazioni veritiere e complete sui rischi legati ai prodotti, soprattutto quando si tratta di salute pubblica e tutela dei minori.
Nel suo ricorso, Bat ha contestato la ricostruzione dell’Agcom sostenendo che i dispositivi Glo sono meri apparecchi elettronici, che da soli non generano nicotina né hanno effetti nocivi: il rischio per la salute deriva dagli stick di tabacco, i quali già riportano per legge gli avvertimenti sanitari. L’azienda ha anche evidenziato di aver spontaneamente adottato misure per impedire l’acquisto da parte dei minori e ha accusato l’Autorità di aver imposto obblighi “ulteriori” non previsti espressamente dalla normativa nazionale o europea, applicandoli retroattivamente. Secondo Bat, le regole vigenti obbligano a informare dei rischi per la salute solo sull’acquisto degli stick, e non sulla vendita dei dispositivi. Il consumatore, insomma, sarebbe comunque informato al momento dell’acquisto del tabacco da utilizzare nel dispositivo.
Il Tar ha però respinto queste argomentazioni, ritenendo legittima la decisione dell’Agcom: la pubblicità dei dispositivi, così come veicolata da Bat, era ingannevole perché ometteva informazioni determinanti per una scelta consapevole. Il giudice ha ribadito che i dispositivi sono indissolubilmente legati al consumo di nicotina e, di conseguenza, devono essere promossi con la stessa trasparenza richiesta per gli altri prodotti del tabacco.
La sanzione di 6 milioni di euro rimane dunque confermata, perché va, come si evince in sentenza, “a tutela dei diritti dei consumatori e della salute pubblica”.
Il caso Bat mette in luce le nuove sfide della regolamentazione dei cosiddetti prodotti del tabacco di nuova generazione: anche quando le norme settoriali non prevedono obblighi espliciti, i principi generali di correttezza e trasparenza commerciale impongono alle aziende di non occultare i rischi legati ai propri prodotti e di non rivolgersi, nemmeno indirettamente, ai minori. Rimane comunque un punto in sospeso, laddove il tribunale sostiene che il riscaldatore elettronico nasce per essere utilizzato esclusivamente con stick contenti nicotina. Questo, però, non è vero per le sigarette elettroniche che possono essere anche utilizzate con liquidi senza nicotina. Ma, in questo caso, vale la regola del buonsenso: appurata che la pubblicità del dispositivo è lecita, è sempre bene osservare la massima precauzione. Insomma: il Tar non ha punito il messaggio commerciale di per sé ma le modalità con cui è stato veicolato.



