L'attualità quotidiana sulla sigaretta elettronica

Europa, prova di maturità per sganciare la sigaretta elettronica dal tabacco

Pubblichiamo l'editoriale che apre il numero della rivista cartacea da oggi in distribuzione.

La scelta del Regno Unito di introdurre una tassa specifica sui liquidi da inalazione segna un passaggio di sistema che avvicina Londra a un modello già consolidato in Italia. L’intervento dell’Hm Revenue & Customs, con l’anticipazione agli operatori dell’obbligo di approvazione preventiva per produttori, importatori e soggetti che detengono prodotti in sospensione d’imposta, configura un impianto che supera la mera logica regolatoria sanitaria per assumere una dimensione tipicamente tributaria, strutturata e pervasiva.
L’aliquota uniforme di 2,20 sterline per 10 millilitri, indipendente dal contenuto di nicotina, introduce un criterio di tassazione volumetrico puro, analogo a quello già adottato nel nostro ordinamento. In Italia, infatti, i liquidi – con e senza nicotina – e gli aromi sono assoggettati a imposta di consumo con un sistema autorizzatorio e di vigilanza incardinato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La previsione britannica dell’obbligo di rappresentante fiscale per i produttori esteri e la responsabilità dell’importatore per il versamento dell’imposta ricalcano uno schema ben noto agli operatori italiani, dove la filiera è rigidamente presidiata attraverso depositi fiscali, registrazioni preventive e tracciabilità delle movimentazioni.
Particolarmente significativo è l’annunciato sistema di contrassegni fiscali sulle confezioni destinate alla vendita al dettaglio, con periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte. Anche sotto questo profilo il Regno Unito sembra recepire una soluzione già sperimentata: il contrassegno come strumento di controllo ex ante e di contrasto al mercato parallelo, funzionale tanto alla tutela del gettito quanto alla selezione degli operatori legittimati. L’esperienza italiana dimostra come tale meccanismo, se accompagnato da un efficace presidio doganale, consenta una marcata riduzione delle aree grigie distributive.
La differenza principale risiede nel contesto: per Londra si tratta di una svolta che ridefinisce l’assetto competitivo di un comparto finora meno gravato fiscalmente; per l’Italia, invece, l’impianto è ormai strutturale e ha contribuito a una progressiva concentrazione del mercato. L’obiettivo dichiarato in entrambi i casi – stabilizzazione del gettito e contrasto all’irregolarità – conferma che il vaping è definitivamente transitato dall’alveo dei prodotti emergenti a quello dei beni fiscalmente sensibili e assimilati, nella tecnica impositiva, ai tradizionali prodotti da fumo. Il prossimo step dovrà, però, necessariamente essere lo sganciamento fiscale del vapore dal fumo, riconoscendo così ampia dignità e riconoscimento a un settore ormai maturo.

Articoli correlati