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Il divieto irlandese sugli aromi incontra l’opposizione di Italia e Grecia

Il governo italiano ha presentato una “detailed opinion” attraverso il sistema Tris dell'Ue. Il provvedimento resta congelato per altri tre mesi.

Il progetto di legge irlandese che punta a restringere drasticamente la possibilità di commercializzare e presentare i prodotti per l’inalazione di nicotina è finito sotto esame europeo dopo l’intervento di Italia e Grecia. I due Paesi hanno presentato il 7 luglio una “detailed opinion” attraverso il sistema Tris della Commissione europea, sollevando obiezioni sulla compatibilità del provvedimento con le regole del mercato interno. L’effetto immediato è stato l’allungamento del periodo di standstill: la scadenza, inizialmente fissata al 7 luglio, è stata spostata al 7 ottobre 2026. Il provvedimento notificato dall’Irlanda, il Public Health (Tobacco Products and Nicotine Inhaling Products) (Amendment) Bill 2026, modifica la legislazione nazionale del 2023 e interviene su diversi aspetti dei prodotti contenenti nicotina. La proposta prevede regole sull’imballaggio e sull’aspetto dei dispositivi e dei contenitori di ricarica, nuove restrizioni sulla pubblicità, sulla segnaletica e sull’esposizione nei punti vendita e introduce la possibilità per il ministro della Salute di disciplinare con decreto le denominazioni degli aromi. Nella versione notificata a Bruxelles, l’elenco prevede soltanto Tobacco e Unflavoured. Il governo di Dublino sostiene che le misure siano necessarie per contrastare l’aumento del consumo di sigarette elettroniche tra i giovani. Nella documentazione trasmessa alla Commissione, l’Irlanda afferma che le misure già adottate non sarebbero state sufficienti a invertire la tendenza e che ulteriori restrizioni rappresenterebbero il livello minimo necessario per raggiungere l’obiettivo di protezione della salute perseguito dal legislatore. Il governo irlandese richiama inoltre gli effetti della nicotina sugli adolescenti e l’associazione, rilevata negli studi longitudinali citati nella notifica, tra uso delle sigarette elettroniche in adolescenza e successivo ricorso al fumo tradizionale.
Il governo italiano, attraverso la procedura Tris coordinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha presentato il 7 luglio un parere circostanziato contestando la scelta irlandese di introdurre unilateralmente requisiti tecnici e commerciali destinati a incidere sulla possibilità di immettere sul mercato prodotti legalmente commercializzati in altri Stati membri. Il nodo giuridico è quello della libera circolazione delle merci e del rischio che una disciplina nazionale produca ostacoli agli scambi all’interno del mercato unico. L’argomentazione italiana si inserisce nel meccanismo previsto dalla direttiva Ue 2015/1535, la procedura attraverso la quale gli Stati membri devono notificare alla Commissione i progetti di regolamentazione tecnica prima della loro adozione. Il principio alla base del sistema è evitare che regole nazionali divergenti creino nuove barriere commerciali prima che l’Unione abbia avuto la possibilità di valutarne la compatibilità con il diritto europeo. La notifica irlandese è infatti classificata proprio nell’ambito della direttiva 2015/1535. La questione assume particolare rilievo perché le prescrizioni irlandesi non riguardano soltanto la tutela dei minori o il divieto di vendita, ma incidono direttamente sulle caratteristiche con cui i prodotti possono essere presentati e commercializzati. Limitare le denominazioni degli aromi, disciplinare packaging e aspetto dei prodotti e introdurre ulteriori vincoli alla loro esposizione può infatti costringere produttori e operatori economici che vendono in più Paesi europei a modificare prodotti e confezioni specificamente per il mercato irlandese. È questo il genere di effetto che la procedura Tris è chiamata a valutare sotto il profilo delle possibili barriere al commercio intracomunitario.
L’intervento italiano non significa, dunque, una contestazione del diritto dell’Irlanda a perseguire un elevato livello di protezione della salute pubblica. La stessa disciplina europea riconosce agli Stati membri margini significativi in materia sanitaria. Il punto è piuttosto se le restrizioni adottate siano compatibili con il funzionamento del mercato unico e, soprattutto, se siano proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. È su questo equilibrio tra tutela della salute, proporzionalità e libera circolazione che si concentra la procedura europea. La posizione italiana arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per la normativa europea sui prodotti del tabacco e della nicotina. Bruxelles è infatti impegnata nella revisione del quadro normativo europeo e la presenza contemporanea di discipline nazionali differenti rischia di aumentare la frammentazione del mercato. Sullo stesso procedimento Tris, la Convenience Stores and Newsagents Association irlandese ha sottolineato che una molteplicità di norme nazionali differenti può creare incertezza, distorsioni della concorrenza e barriere alla circolazione di prodotti e servizi, richiamando anche i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Il tema degli aromi è probabilmente quello destinato a suscitare il confronto più acceso. L’Irlanda considera la limitazione delle denominazioni uno strumento per ridurre l’attrattività dei prodotti nei confronti dei giovani. Ma l’argomento può essere letto anche dalla prospettiva degli adulti fumatori che utilizzano le sigarette elettroniche come alternativa al consumo di sigarette tradizionali. È questa la posizione sostenuta da Delon Human, leader dell’organizzazione Smoke Free Sweden, che invita Dublino a utilizzare proprio il nuovo periodo di standstill per riconsiderare l’impostazione del provvedimento. Human contesta in particolare l’idea che gli aromi debbano essere considerati soprattutto attraverso la lente del consumo giovanile.

Delon Human

L’Irlanda dovrebbe utilizzare il periodo di standstill previsto dall’Unione europea per riconsiderare il proprio approccio. Proteggere i giovani e aiutare i fumatori a smettere sono obiettivi compatibili e una politica equilibrata può raggiungerli entrambi. Considerare gli aromi principalmente come una questione legata ai giovani significa ignorarne il valore per gli adulti e rischia di rafforzare il mercato delle sigarette, che rimane la principale minaccia per la salute pubblica“. È un passaggio che introduce nella discussione europea una questione più ampia rispetto alla semplice regolamentazione delle denominazioni. Se l’obiettivo dichiarato è ridurre il consumo di nicotina tra i giovani, una politica efficace deve necessariamente tenere conto anche della popolazione adulta che già fuma e che potrebbe utilizzare prodotti alternativi per ridurre o abbandonare il consumo di sigarette combustibili. La domanda, quindi, non è soltanto se gli aromi possano rendere un prodotto più attraente per un adolescente, ma anche quale effetto produca la loro eliminazione sulle scelte di un adulto fumatore.
Il calendario europeo offre ora tre mesi supplementari per affrontare questa contraddizione. La Commissione registra ufficialmente il 7 ottobre come nuova scadenza dello standstill e identifica Italia e Grecia come i due Stati membri che hanno espresso un parere circostanziato. Non si tratta di un veto italiano alla legge irlandese. Il detailed opinion non blocca definitivamente il provvedimento, ma apre una fase nella quale l’Irlanda deve confrontarsi con le obiezioni formulate dagli altri Stati membri e con il quadro europeo sulla libera circolazione delle merci. Il caso diventa così un precedente significativo per l’intero settore: la domanda non è più soltanto quanto possa spingersi un singolo Paese nella regolamentazione dei prodotti da inalazione, ma fino a che punto possa farlo senza creare nuove frontiere regolatorie all’interno del mercato unico. La decisione che maturerà entro il 7 ottobre potrebbe quindi avere conseguenze ben oltre i confini irlandesi. In gioco ci sono il futuro della disciplina nazionale sugli aromi, la possibilità per i produttori di operare con regole omogenee in più Paesi europei e, più in generale, il rapporto tra le iniziative nazionali e la futura legislazione europea sulla nicotina.

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