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La sigaretta elettronica entra nel testo definitivo della strategia europea sulle malattie cardiovascolari con una formulazione che, rispetto alla bozza di gennaio, introduce un elemento di distinzione importante, ma senza abbandonare una linea regolatoria fortemente restrittiva. Con 545 voti favorevoli, 47 contrai e 75 astenuti il Parlamento europeo ha approvato ieri la risoluzione sulla strategia dell’Unione europea in materia di malattie cardiovascolari, nell’ambito del cosiddetto Safe Hearts Plan. E nel documento compare, nero su bianco, il riconoscimento che i diversi prodotti contenenti nicotina possono presentare profili di rischio differenti.
È un passaggio che merita di essere sottolineato perché modifica, almeno in parte, l’impostazione che emergeva dalla bozza di parere esaminata a gennaio dalla Commissione parlamentare per la salute pubblica. In quel testo, firmato dalla relatrice Romana Jerković, si chiedeva di ridurre l’accessibilità, l’attrattività e la nocività dei prodotti del tabacco e della nicotina “anche attraverso il divieto degli aromi, limiti alla concentrazione di nicotina e un’efficace tassazione”. La bozza proponeva inoltre di includere tutti i prodotti non medicinali a base di nicotina nella direttiva sui prodotti del tabacco e di sottoporli alle stesse norme su età, aromi, contenuto di nicotina, confezionamento e commercializzazione. Era quindi legittimo leggere quel testo come una spinta verso una sostanziale omologazione regolatoria tra prodotti molto diversi.
Nel testo approvato, invece, il punto 22 introduce una precisazione significativa. Il Parlamento afferma che il consumo di nicotina, nelle forme convenzionali, nuove ed emergenti, “può aumentare la pressione arteriosa, aumentare il rischio di aritmia e contribuire alla disfunzione endoteliale e all’accelerazione dell’aterosclerosi”, ma subito dopo riconosce che “i livelli di contenuto di nicotina e i metodi di somministrazione variano da un prodotto all’altro” e che, proprio per questo, “i diversi prodotti a base di nicotina possono quindi presentare profili di rischio differenziati”. È probabilmente il passaggio più rilevante dell’intero capitolo dedicato a tabacco e nicotina. Non si tratta di una consacrazione della riduzione del danno come principio della politica europea: il documento aggiunge infatti che tutti questi prodotti “presentano sempre rischi per la salute”. Ma la distinzione c’è, ed è difficile ignorarla. Per la prima volta, almeno in questo specifico passaggio della strategia cardiovascolare, il Parlamento europeo mette nero su bianco che non è corretto considerare equivalenti prodotti che differiscono per contenuto di nicotina e modalità di assunzione.
Anche il punto 19 contiene una formulazione meno perentoria rispetto alla bozza di gennaio. Le misure per ridurre accessibilità economica, utilizzo e attrattività dei prodotti possono comprendere, “ove appropriato”, il divieto degli aromi, i limiti al contenuto di nicotina e un’adeguata ed efficace imposizione fiscale. Quel “ove appropriato” non è un dettaglio secondario: trasforma la richiesta di un divieto generalizzato degli aromi presente nella bozza in una possibilità subordinata alla valutazione della sua appropriatezza.
Ma il bilancio complessivo resta tutt’altro che rassicurante per il settore del vaping. Il testo considera infatti sigarette elettroniche, prodotti del tabacco riscaldato, bustine di nicotina e altri prodotti emergenti all’interno di una stessa cornice di controllo. Al punto 23 chiede che tutti i prodotti non medicinali contenenti nicotina siano ricompresi nella futura disciplina della Tpd e siano sottoposti a “regole appropriate” su limiti di età, aromi, contenuto di nicotina, confezionamento e commercializzazione. Al punto 15, inoltre, invita a rafforzare il quadro normativo sulle comunicazioni rivolte ai consumatori, per evitare informazioni ritenute fuorvianti sui rischi cardiovascolari. La questione degli aromi resta dunque apertissima. Il testo non ordina più semplicemente di vietarli, come faceva la bozza di gennaio, ma continua a indicarli esplicitamente tra gli strumenti regolatori possibili, sostenendo che siano particolarmente attrattivi per minori e non fumatori. E resta anche la richiesta di intervenire sulla concentrazione di nicotina e sulla fiscalità. In altre parole, il principio della differenziazione del rischio è entrato nel documento, ma non è ancora diventato il criterio guida della regolamentazione.
È proprio qui che si misura la distanza tra il riconoscimento formale di un principio e le sue conseguenze concrete. Dire che i prodotti hanno profili di rischio differenti dovrebbe significare, logicamente, che anche le politiche nei loro confronti possano essere differenti e proporzionate. Il testo europeo lascia invece convivere questa affermazione con una lunga serie di strumenti che rischiano di comprimere proprio quelle differenze regolatorie che il punto 22 riconosce. Rispetto alla fotografia di gennaio, dunque, qualche elemento è cambiato. La formulazione sul divieto degli aromi è stata resa meno categorica e, soprattutto, è comparsa un’esplicita ammissione della differenza tra i profili di rischio dei prodotti con nicotina. È un passo nella direzione di una maggiore precisione. Ma il Safe Hearts Plan continua a guardare alla sigaretta elettronica soprattutto attraverso la lente del rischio e della prevenzione, senza fare della diversa esposizione derivante dall’assenza di combustione un principio esplicito della propria strategia.
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