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Nicotina, Consiglio di Stato: “Non è droga”

Il Tribunale amministrativo di secondo grado si pronuncia contro il ricorso proposto dalla Codacons. I legali dell'associazione consumatori chiedevano l'inserimento della nicotina tra le sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto disposto dal Ministero della Salute.

di Stefano Caliciuri

La nicotina non è sostanza stupefacente, nè psicotropa. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato pronunciandosi su un ricorso del Codacons. L’associazione dei consumatori aveva presentato ricorso sul provvedimento ministeriale che aveva negato l’inserimento della nicotina nell’elenco delle sostanze stupefacenti. La prima sentenza del Tar del Lazio aveva giustificato l’operato del Ministero definnendola è pienamente legittima in quanto la nicotina, pur potendo creare uno stato di dipendenza, non sarebbe in grado di determinare nella sfera psichica e neurologica dell’assuntore gli effetti tipici delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

In seconda battuta anche il Consiglio di Stato ha dunque negato l’ingresso della nicotina tra le sostanze stupefacenti con sentenza depositata al numero protocollo 933/2016. Ancor prima e a prescindere dalla possibilità di riconoscere alla nicotina effetti paragonabili a quelli delle sostanze stupefacenti o psicotrope,  occorre considerare che l’inserimento della nicotina nell’ambito delle tabelle ministeriali risulta, allo stato, “precluso dall’esistenza di un rigido sistema di impegni internazionali, cui l’Italia ha aderito e che non permettono che uno Stato possa inserire unilateralmente (e senza priva attivare un complesso procedimento sovranazionale) una nuova sostanza nell’elenco di quelle stupefacenti o psicotrope“.

nicotinaTale preclusione  – continua il Consiglio di Stato – vale a maggior ragione per la nicotina, se si considera che la circolazione e il commercio del tabacco e dei prodotti correlati è oggetto anche di una specifica normativa comunitaria che si ispira al principio della libera circolazione e che, solo in casi particolari ed eccezionali, consente agli Stati di adottare divieti o limiti all’immissione sul mercato del tabacco. L’inserimento della nicotina nelle tabelle non è praticabile (nemmeno attraverso l’intervento giurisdizionale) non tanto in ragione di un’ontologica diversità tra la nicotina e le sostanze psicotrope, ma perché esso richiede l’attivazione a monte di un procedimento nel quale giocano un ruolo centrale l’Organizzazione della Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale della sanità”. Se l’Italia  inserisse la nicotina all’interno della lista delle sostanze psicotrope si metterebbe in atto un percorso legislativo, normativo e burocratico che porrebbe il nostro Paese in una posizione conflittuale agli occhi del resto del mondo. E il risultato, francamente, sarebbe ampiamente prevedibile.

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