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Sigarette elettroniche: in confezione anche frase di sicurezza e telefono Istituto superiore di sanità

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato la tanto attesa determinazione direttoriale che introduce il contrassegno di Stato sulle confezioni dei prodotti liquidi da inalazione.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato la tanto attesa determinazione direttoriale che introduce il contrassegno di Stato sulle confezioni dei prodotti liquidi da inalazione. Il dispositivo entra in vigore a partire dal 1° aprile. I liquidi già nei depositi fiscali o gli ordinativi già accettati dalle aziende sino a domani potranno uscire dallo stabilimento senza fascetta sino al 30 agosto. I negozianti potranno vendere i liquidi senza fascetta sino al 31 dicembre. Nella confezioni dei liquidi dovrà comparire, in lingua italiana, la frase: “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”. I contrassegni dovranno essere apposti sulla parte superiore della confezione e a chiusura della stessa, in modo da renderne impossibile l’apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l’apertura dell’imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.
Questo il testo integrale del direttoriale Adm sui contrassegni di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

  1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di appositi contrassegni.
    I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, e hanno le seguenti caratteristiche:

– stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;

– filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;

– formato dei contrassegni: mm20x44, mm16x32, mm12x32;

– colori stampa:

  • versione azzurro a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
  • versione verde a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;

– codice di identificazione;

– codice bidimensionali 2d.

  1. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a guilloché centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
  2. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
  3. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l’emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore azzurro scuro e verde scuro, le legende “MONOPOLIO FISCALE”, sui contrassegni di colore azzurro la legenda “NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE”, sui contrassegni di colore verde la legenda “SENZA NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE”.

 

ARTICOLO 2

  1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione i soggetti autorizzati di cui all’articolo 62- quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché i rappresentanti fiscali nominati da soggetti che fabbricano o detengono i prodotti liquidi da inalazione in uno dei Paesi membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo che fornisce i prodotti stessi destinati alla vendita al pubblico nel territorio dello Stato, inoltrano apposita richiesta all’Agenzia.
  2. La richiesta dei contrassegni di legittimazione deve essere effettuata nei termini e con le modalità impartite dall’Agenzia.
    La richiesta, debitamente firmata e corredata dell’attestazione di versamento, deve essere redatta su carta intestata della società, e fornire almeno le informazioni che seguono:

    • – numero di scatole per ciascuna tipologia di contrassegno richiesto;
    • – luogo di destinazione dei contrassegni;
    • –  vettore incaricato del ritiro;
    • – modalità di trasporto utilizzata.
  3. Il versamento per le somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato sia tramite il modello “F24 Accise” con l’utilizzo del codice tributo “5479”, istituito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione del 17 febbraio 2021, n. 11/E, sia, per i soggetti operanti all’estero, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT71I0100003245348005253302 – BIC BITAITRRENT, indicando nella causale “Fornitura contrassegni di legittimazione per i PLI”.
  4. La richiesta deve essere autorizzata dal competente Ufficio dell’Agenzia; il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di Benevento, comunicando gli estremi del conducente e del mezzo di trasporto utilizzato.
  5. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l’avaria e perdita degli stessi.
  6. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
  7. I contrassegni di legittimazione sono soggetti a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento; l’Agenzia potrà effettuare ispezioni e controlli.
  8. Con provvedimento dell’Agenzia, può essere disposto l’utilizzo di procedure informatizzate da parte dei soggetti autorizzati e dei rappresentanti fiscali per le attività di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 3

  1. I contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 1 sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato.
  2. I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla parte superiore della confezione, e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l’apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l’apertura dell’imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.

ARTICOLO 4

  1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l’unità minima ordinabile.
  2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni sono così stabiliti:
    • –  formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
    • –  formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
    • –  formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
    • –  formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
    • –  formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
    • –  formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
  1. Il prezzo dei contrassegni di cui al precedente comma deve essere maggiorato dell’importodell’IVA, ove previsto dalla normativa vigente.
  2. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 2, sono stabilite in relazione all’andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.

ARTICOLO 5

La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, non contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti, di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.

ARTICOLO 6

L’attuale avvertenza prescritta dall’art. 21, comma 9, lett. c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, deve essere integrata aggiungendo il seguente periodo “Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.

ARTICOLO 7

  1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
  2. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina non conformi alle disposizioni, di cui all’articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, fabbricati ovvero ordinati ai sensi del successivo comma 4 in data anteriore al 1° aprile 2021, possono essere immessi in consumo entro e non oltre il 31 agosto 2021.
  3. I prodotti di cui al comma 2 possono essere venduti al consumatore finale entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
  4. Per i prodotti di cui al comma 2, i soggetti di cui all’art. 62-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono tenuti a comunicare alla Direzione Tabacchi e all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente le rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dal registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, e gli ordinativi di fornitura aventi data certa anteriore al 1° aprile 2021, risultanti da idonea corrispondenza commerciale e documentazione contabile. I medesimi soggetti, all’atto dell’estrazione dal deposito, devono integrare i documenti di accompagnamento della merce, rispettivamente, con il numero di lotto e la data di produzione, riportati nel medesimo registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, ovvero con i riferimenti alla documentazione commerciale e contabile relativi all’ordine, ivi inclusi il numero di lotto e la data dell’ordine medesimo.
  5. Le rimanenze di prodotto finito giacenti alle indicate scadenze, del 31 agosto 2021 e del 31 dicembre 2021, devono essere distrutte se non conformi a quanto disposto dall’Agenzia.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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