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Sentenza Consulta, ne parla anche Il Garantista

Il Garantista, quotidiano diretto da Piero Sansonetti, è il giornale che più di ogni altri si occupa di giustizia, magistratura e politica. Come poteva farsi scappare la ghiotta occasione di pubblicare un pezzo a sostegno delle e-cig? Ma soprattutto contro la pessima figura fatta dal legislatore?

“La supertassa sulle sigarette elettroniche è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata ieri in cui spiega come la discrezionalità tributaria incontri dei limiti. Limiti che il legislatore non ha saputo distinguere parificando il tabacco da sigaretta tradizionale ai liquidi per sigaretta elettronica, compresi quelli senza nicotina e gli estratti aromatici. Sulla motivazione si legge che le tasse sulle sigarette trovano “giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute”, ma proprio “tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze diverse dalla nicotina”. 6La questione relativa la tassazione delle sigarette elettronica sta andando avanti ormai da due anni, tra ricorsi, e sospensioni del tribunale amministrativo. La disposizione impugnata è stata introdotta dal decreto legge 76 del giugno 2013, che stabiliva come “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico”.
Disposizione, quest’ultima, ulteriormente modificata nel dicembre 2014. Il Tar ha sospeso il giudizio e inviato gli atti alla Consulta, che nella giornata di venerdì 15 è pronunciata con la sentenza numero 83 di cui è relatore il giudice Giuliano Amato. La disciplina oggetto della sentenza “trova primaria giustificazione nell’esigenza fiscale, di recupero di un’entrata erariale – l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette – la quale ha subito una rilevante erosione, per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche”. Ma “anche in materia tributaria – avverte la Corte – il principio della discrezionalità e dell’insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza”. Un duro colpo al governo, dunque, accusato dalla Consulta di aver legiferato senza conoscere. E soprattutto senza distinguere l’assunzione di nicotina dall’inalazione di semplice vapore acqueo aromatizzato. La Corte, motivando la sentenza, ha sostenuto che la tassa va in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sostenendo come sia “del tutto irragionevole l’estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco”. C’è poi un altro aspetto: “l’indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria”. La norma bocciata “affida ad una valutazione, soggettiva ed empirica – la idoneità di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo. Né l’elasticità delle indicazioni legislative è accompagnata da forme procedurali partecipative, già indicate da questa Corte come possibile correttivo”. E tutto ciò è in contrasto anche con con l’articolo 23 della Costituzione.

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