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Una falla nell’ordinamento legislativo potrebbe rimettere in discussione la normativa sul vaping. O perlomeno portare ad una revisione dell’impianto legislativo che dovrà però avvenire in Parlamento. L’emendamento Rotta-Boccadutri ha introdotto il divieto di vendita online di tutti i liquidi, contenenti o meno nicotina, cancellando anche la limitazione destinata alla sola vendita transfrontaliera. A questo scopo si è intervenuti nella riscrittura del comma 11 dell’articolo 21 del decreto 6/2016 di recepimento della Tpd rendendolo così definitivo: “È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato“. Ma cosa succede se qualcuno vende online liquidi con o senza nicotina in violazione della norma? Occorre leggere il comma successivo, con le sanzioni e i poteri attribuiti ad Aams. E qui la prima sorpresa.
La norma dà facoltà all’Agenzia delle dogane e monopoli di comunicare “ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504“. Si parla dunque sempre e soltanto di liquidi contenenti nicotina. Significa cioè che l’oscuramento può essere disposto solo in questo caso, come espressamente dichiarato, ma non per la vendita di liquidi senza nicotina. A riprova di quanto sostenuto, è sufficiente confrontare le sanzioni elencate negli otto commi dell’articolo 25 della Tpd per verificare che non esiste sanzione per la vendita online di liquidi senza nicotina, sia su territorio nazionale che a distanza transfrontaliera. Anche la circolare direttoriale firmata dal Giovanni Kessler e pubblicata lo scorso 15 novembre regolamenta la vendita di prodotti contenenti nicotina “in difetto di autorizzazione o in violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 6/2016“. Ovvero il recepimento della Tpd, proprio quello che non è stato modificato dall’emendamento Rotta-Boccadutri.
Norberto Bobbio, esimio giurista e politologo, ebbe a dire che “il significato di sanzione attiene all’essenza stessa della norma giuridica, in quanto conseguenza stabilita dall’ordinamento giuridico in caso d’inosservanza della norma stessa. Essa è quindi una “reazione” dell’ordinamento giuridico allo squilibrio prodotto dalla violazione del sistema e adempie, secondo un’autorevole dottrina, alla funzione di “conservazione del sistema“. La sanzione giuridica può essere di varia natura, civile, penale, amministrativa, secondo la specificità della norma violata. Una norma giuridica che imponga un comportamento senza stabilire la sanzione nel caso di trasgressione può essere considerata una norma inefficace, che non può cioè trovare pratica applicazione. In termini giuridici si parla di “norma imperfetta”, cioé non munita di sanzione. Queste norme, quindi, prevedono un obbligo giuridico, ma non stabiliscono nessuna sanzione nel caso in cui l’obbligo non venga rispettato.
Ma come è possibile che sia potuto accadere una simile svista normativa? La risposta, purtroppo, è più semplice di quanto si possa pensare: fretta e approssimazione. Fretta dovuta alle tempistiche dettate dall’approvazione della legge di bilancio; approssimazione dovuta alla scarsa conoscenza della materia da parte dei legislatori. “Non è un fatto isolato – spiega un funzionario degli uffici legislativi della Camera dei Deputati – soprattutto con provvedimenti come la legge di stabilità dove ci sono migliaia di emendamenti. Capita infatti che si interviene per modificare un comma di una legge senza però modificare anche tutti quelli collegati. Si chiama norma imperfetta, cioé pur esistendo un divieto non sono state previste sanzioni. E quindi è come se quel divieto non esistesse. Se il legislatore volesse porre rimedio dovrà intervenire con un provvedimento di dignità pari o superiore“.
La norma di legge non può essere modificata attraverso una circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Occorre un decreto governativo d’urgenza o un provvedimento parlamentare. Con le Camere sciolte e con i ministri in piena campagna elettorale, appare difficile pensare che vorranno mettervi mano proprio in queste settimane. È più probabile che rimanga aperta la falla normativa che, ad oggi, consentirebbe ai siti online italiani di tornare a vendere almeno i liquidi senza nicotina.
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