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Contenzioso liquidi americani, pubblicata sentenza Ribilio-Vaporart

Il giudice rigetta qualunque accusa di plagio da parte di Ribilio perché intravvede un "atto di malafede" nei ricorrenti.

Il Tribunale di Genova ha posto fine all’annosa questione sui cosiddetti liquidi americani che da qualche mese ha infuocato i rapporti soprattutto tra Ribilio e Vaporart. La controversia era nata in seguito alla compresenza sul mercato di liquidi dall’apparente somiglianza: The Raging Donut, Pound It, Crack Pie, Crispi Red, Crispi Black, Crispi Vape Co, Too Puft, Too Puft 2. Mentre in un primo momento il giudice aveva imposto il sequestro e il ritiro dei liquidi distribuiti da Vapour International e Ribilio, i successivi ricorsi hanno portato alla totale assoluzione e risarcimento a favore delle aziende facenti capo a Vincenzo Sparacino.
Mario Tuttobene, presidente della sezione Imprese del Tribunale di Genova, non ha altresì ravveduto gli estremi di plagio del marchio. Da un lato perché l’iter di registrazione è ancora in fase di completamento, e dunque non si può dire che siano di proprietà esclusiva di una delle due parti; dall’altro perchè, essendo stato interrotto il rapporto di collaborazione tra gli ideatori statunitensi dei liquidi in questione, ha portato “il Collegio a ritenere condivisibile, con valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, la tesi della sussistenza di uno stato di malafede in capo ai ricorrenti (difesa che a norma dell’art. 59 comma 1 lett. b) Reg.1001/2017 costituisce motivo di nullità assoluta del marchio qualora sia intervenuta la sua registrazione, e che quindi può essere dispiegata non solo dai titolari del marchio contraffatto, ma anche da chiunque vi abbia interesse)“. In sostanza, il giudice ha ravvisato un “atto di malafede” da parte degli ex collaboratori dell’azienda titolare della produzione originaria. Per intenderci, le due persone che poi sono uscite dall’azienda e hanno iniziato a produrre e proporre liquidi per conto proprio, gli stessi affidati poi in distribuzione a Vaporart.
Anche alla luce degli elementi in possesso del giudice, la Corte “rigetta il reclamo confermando integralmente l’ordinanza reclamata; rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.; dichiara tenuti e condanna i reclamanti Henry ALVAREZ, Mariano CUESTA, HMD INVESTMENT Group LCC alla rifusione delle spese processuali […]; dichiara tenuta e condanna VAPORART Srl in solido con le parti reclamanti di cui sopra alla rifusione delle spese di lite in favore di VAPOUR INTERNATIONAL D.O.O. e impresa MM SMOKE di MARZOLA MORENA da un lato e in favore di RIBILIO D.O.O. limitatamente alle spese come liquidate per la fase introduttiva e di studio oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, così come indicato in parte motiva“.

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