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Sigarette elettroniche, ridotta drasticamente la tassa sui liquidi

Con i voti di Lega e Cinque Stelle l'imposta di consumo è ridotta del 90 per cento sui liquidi senza nicotina e dell'80 per cento su quelli con nicotina. Regolamentata la nicotina in acqua; riapre il web italiano.

Con i voti di Lega e Cinque Stelle è passato in commissione finanze del Senato l’emendamento al Decreto fiscale che rimodula l’imposta di consumo sui liquidi di ricarica per sigarette elettroniche. Quattro centesimi ogni millilitro di liquido senza nicotina e 8 centesimi sui liquidi con nicotina. Queste le nuove disposizioni che entreranno a pieno regime nel momento in cui il provvedimento avrà esito positivo in aula del Senato oltre che dall’aula della Camera. La nuova imposta abbatte del 90 e dell’80 per cento quella precedentemente in vigore che ammontava a poco meno di 40 centesimi per millilitro sia per i liquidi con che senza nicotina. Gli aromi rimangono non tassati, così come le altre singole componenti della miscela da vaporizzazione (glicole e glicerina). Sono invece soggette a imposta le basi miscelate, quindi la miscela pronta all’uso sia in forma aromatizzata che neutra (la classica base Pg + Vg alle differenti proporzioni).
Novità anche per il mercato on line. Le aziende potranno tornare a vendere anche sul web liquidi da inalazione previa apertura del Deposito fiscale, con conseguente tracciabilità dei prodotti. Rimane vietata la vendita a distanza transfrontaliera, quindi di fatto la norma tutela le aziende italiane che possono giovare del vantaggio di poter vendere sul web anche ai privati.
Regolamentata anche la controversa miscela di acqua e nicotina ad altissima concentrazione: d’ora innanzi potrà essere venduta soltanto se rispetta i criteri della direttiva europea sui tabacchi, ovvero con concentrazione nicotinica non superiore ai 20 milligrammi per millilitro e notifica nel portale europeo con assegnazione di codice univoco. Analogo discorso per la nicotina immessa sul mercato in altre forme: polvere, gel o capsule. In caso di inosservanza da parte dei negozianti, sanzione da 150mila euro e ritiro dell’autorizzazione Aams. L’immissione in commercio di liquidi pronti, di nicotina in acqua, in polvere, in gel o in capsule o di miscele di glicole e glicerina senza  autorizzazione Aams comporterà l’accusa di contrabbando. Rimangono esonerati gli aromi e le componenti in confezione singola non miscelata (glicole e glicerina).
Di seguito il testo integrale dell’emendamento al decreto Fiscale approvato in sede di Commissione Finanze:

(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

        1. All’articolo 62-quaterdel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.

2. Conseguentemente, all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a)ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: ”prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: ”prodotti di cui al comma 1-bis”;

            b)al comma 4, le parole: ”prodotti di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: ”prodotti di cui al comma 1-bis”;

            c)al comma 5, le parole: ”prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina” sono sostituite dalle parole: ”prodotti di cui al comma 1-bis”;

            d)al comma 5-bis, le parole: ”sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: ”sostanze liquide di cui al comma 1-bis”, e le parole: ”prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle parole: ”prodotti di cui al comma 1-bis”.

        3. All’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a)le parole: ”pari al cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole ”pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento”;

b)il periodo da: ”Dalla data di entrata in vigore” a: ”previsto dal medesimo comma.” è abrogato;

            c)è aggiunto infine il seguente periodo: ”Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.”.

        4. All’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6:

            a)dopo le parole: ”a distanza” sono inserite le parole: ”, anche transfrontaliera,”;

            b)alla fine del comma è inserito il seguente periodo: ”La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bisdell’articolo 62-quaterdel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62-quater, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all’articolo 24, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2016, n.6, i quali sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina”.

        5. All’articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole: ”sigarette elettroniche”, ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: ”o contenitori di liquido di ricarica”.

        6. Alla lettera a)dell’articolo 1, comma 50-bisdella legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ”in difetto di autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: ”in difetto dell’autorizzazione alla istituzione e a1la gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione”.

        7. All’articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole ”per ricaricare una sigaretta elettronica” sono inserite le seguenti: ”, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.”.

8. All’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma: ”8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze”.

        9. All’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto il seguente comma: ”18. Non è consentita l’immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.”.

        10. L’Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.

        11. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ”cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole: ”venticinque per cento”.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede:

            a)quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;

            b)quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190;

            c)quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

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