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Nicotina in acqua: vendita sì o vendita no? Risponde Aams

L'immediata esecuzione delle norme introdotte dal decreto fiscale ha colto impreparati anche i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Siamo stati colti impreparati. Occorre approfondire e solo a quel punto potrà essere diffusa una comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli”. Rispondono così da piazza Mastai, sede nazionale di Adm, a seguito delle controversie nate in queste ore sulla possibilità dei negozianti di sigarette elettroniche di poter continuare a vendere le confezioni di acqua e nicotina sino a esaurimento scorte di magazzino. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale contenente le nuove norme sulla sigaretta elettronica ha dunque colto alla sprovvista anche gli stessi controllori e responsabili degli accertamenti.
In particolare, a cogliere alla sprovvista è stata la norma che fa rientrare la cosiddetta nicotina in acqua sotto Tpd. Secondo il testo di legge, può continuare ad essere venduta dai negozianti soltanto se in confezioni e gradazioni non superiori rispettivamente a 10 millilitri e 20 milligrammi. La dicitura che crea imbarazzo è il testo introdotto dall’emendamento  parlamentare che inserisce un nuovo comma all’articolo 21 del decreto legislativo numero 6 del 12 gennaio 2016 (recepimento della Tpd): “Non è consentita l’immissione sul mercato di prodotti contenenti   nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo“. A complicare l’attuazione e l’interpretazione del testo è la locuzione “immissione sul mercato”. Significa che il produttore deve interrompere la produzione o significa che i negozianti non possono più venderle con effetto immediato? È a questa domanda che i funzionari dell’Agenzia dei Monopoli non riescono ancora dare una risposta. Diversamente da quanto era stato dato per scontato dalla maggioranza degli operatori e stakeholder (tra cui anche il nostro giornale), la definizione contenuta nel Decreto fiscale stride con quella della Direttiva europei sui tabacchi. Lì è definita l’immissione “in commercio”, non dunque “sul mercato”. Di conseguenza per dipanare la controversia non può essere presa a riferimento. In soccorso può intervenire allora il glossario del Ministero delle Attività produttive dove, per immissione sul mercato si intende la cessione a terzi di beni, sia a pagamento che gratuiti. Stando così le cose, il Decreto non consentirebbe la vendita delle confezioni di nicotina in acqua da parte dei negozianti. Ma anche in questo caso il dubbio che abbiamo posto ai funzionari dei Monopoli è: “Può un glossario nazionale scavalcarne uno comunitario?“. La domanda al momento non può ottenere risposta da parte di Aams, “perchè occorre un approfondimento”.
Finché Aams non darà interpretazione univoca, la questione rimane sospesa. La circolare esplicativa potrebbe essere pubblicata nei primi giorni di gennaio, quando anche la legge di bilancio avrà concluso il suo iter parlamentare. In parallelo dovrà anche essere stabiliito l’esatto importo della nuova imposta di consumo che andrà a colpire i prodotti con nicotina e quelli senza nicotina (basi miscelate e liquidi a zero). Intanto, spiegano dagli uffici di Aams, “sicuramente l’acqua e nicotina non potrà più uscire dagli stabilimenti produttivi in confezioni o gradazioni nicotiniche non in linea con la Tpd; per quanto riguarda invece la vendita al consumatore siamo nella fase interlocutoria in cui anche noi dobbiamo studiare bene la normativa e darne attuazione. L’alveo di incertezza determinata da questa situazione consente la discrezionalità di comportamento da parte degli organi competenti in fase di controllo”.

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