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Il divieto per tappe introdotto dall’Ue di sigarette e tabacco da arrotolare contenenti un aroma è valido, perché “non viola né i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di proporzionalità né quello della libera circolazione delle merci“: lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue respingendo di fatto le motivazioni del ricorso presentato dalla tedesca Planta Tabak che produce e commercializza tabacco da arrotolare aromatizzato. Ne ha dato notizia l’agenzia Ansa.
“Per la Corte – riporta l’agenzia – è perfettamente legittimo il divieto d’immissione sul mercato di sigarette e tabacco aromatici dal 20 maggio 2016, qualora il volume delle vendite Ue sia inferiore al 3 per cento, e dal 20 maggio 2020 nel caso contrario. La Corte rigetta anche la contestazione sul divieto di utilizzare sulle confezioni marchi che richiamano un aroma: per la Planta Tabak si tratta di una privazione del diritto di proprietà, per la Corte solo di una limitazione legittima, necessaria a garantire un livello di protezione elevato della salute pubblica”.
La sentenza può creare un precedente anche per quanto riguarda le sigarette elettroniche. La Direttiva di riferimento è quella sui tabacchi e prodotti liquidi da inalazione, almeno sino a quando il legislatore non deciderà di intervenire per differenziare a livello normatiivo il fumo dal vapore.