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Posso aiutare i clienti a completare in negozio i liquidi scomposti?

L'Agenzia delle dogane e monopoli fa chiarezza al quesito che ci è stato posto da un lettore titolare di un punto vendita di sigarette elettroniche.

Salve, sono un negoziante che ha da poco aperto e mi sorge un dubbio perché sento opinioni contrastanti.  esclusivamente opinioni contrastanti: posso aiutare i clienti a miscelare gli scomposti o gli aromi nella base dopo aver effettuato la vendita e dunque con lo scontrino già emesso?”. La domanda ci è stata posta da un rivenditore e, al fine di fornire un puntuale servizio di informazione e non di interpretazione soggettiva, abbiamo girato il quesito agli uffici nazionali dell’Agenzia delle dogane e monopoli. Che tempestivamente hanno fornito la loro risposta:
Ai sensi dell’art. 62-quater del d.lgs n. 504/1995, la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dei soggetti che intendano istituire e gestire un deposito per tali prodotti.
Ai sensi dell’articolo 4 della Determinazione direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, ai fini della commercializzazione, i soggetti autorizzati devono richiedere la registrazione dei prodotti liquidi da inalazione presso l’Agenzia la quale, previa verifica della rispondenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, assegna un codice identificativo univoco a ciascun prodotto.
I prodotti autorizzati per la commercializzazione sono prodotti finiti consumabili tali e quali. L’elenco dei prodotti liquidi da inalazione commercializzabili è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa. Gli aromi, in quanto prodotti non finiti e non vaporizzabili tali e quali, non sono assoggettati a tassazione ed alla conseguente attività di vigilanza da parte dell’Agenzia. Relativamente all’attività di miscelazione di prodotti scomposti o semilavorati, al fine di ottenere in maniera autonoma prodotti vaporizzabili, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Determinazione direttoriale n. 92923 del 29 marzo 2021, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico non sono abilitati alla preparazione o al confezionamento di prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina“.
In sostanza, secondo Adm in negozio non si può effettuare alcuna manovra di miscelazione, neppure a vendita effettuata.

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