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Il parlamento stravolge il mercato della sigaretta elettronica. Con l’approvazione dell’emendamento “tassa-aromi”, a decorrere dal prossimo primo maggio tutti i prodotti allo stato liquido destinati ad essere vaporizzati o miscelati saranno soggetti a imposta di consumo e, di conseguenza, dotati di regolare contrassegno fiscale. E i produttori che vorranno venderli dovranno chiedere l’autorizzazione per la gestione di deposito fiscale e ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione di liquidi e aromi da parte dell’Agenzia delle dogane e monopoli. L’emendamento è stato firmato dalle tre componenti principali della maggioranza: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e inserito all’articolo 6 della legge di recepimento decreto-legge 145/23 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Gli aromi e i liquidi cosiddetti scomposti saranno tassati come i liquidi pronti all’uso senza nicotina, quindi circa 1,1 euro ogni 10 millilitri. Ogni anno l’importo potrà variare a seconda dell’andamento del prezzo del tabacco o per volontà politica.
Dopo l’approvazione della legge si dovrà attendere un apposito direttoriale di Adm per conoscere entro quanto tempo si potranno smaltire le scorte già presenti in magazzino o in negozio. In ogni caso, a decorrere dal primo maggio tutti i produttori di aromi o scomposti che vorranno rimanere sul mercato dovranno necessariamente essere dotati di deposito fiscale e dichiarare ogni quindici giorni i millilitri immessi in commercio.
Questo il testo originale dell’emendamento: “A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis del presente articolo”.
Dopo questo tassello normativo, la filiera del vaping è oramai interamente inglobata nel monopolio di Stato.