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Sigarette elettroniche, in arrivo un terzo contrassegno fiscale di colore grigio

L'Agenzia delle dogane e monopoli ha aggiornato la normativa del vaping adeguandola al testo unico delle accise.

L’Agenzia delle dogane e monopoli ha reso note le modalità per richiedere e apporre il contrassegno fiscale sulle confezioni degli scomposti e degli aromi. Dal primo maggio, infatti, anche questa tipologia di liquidi destinati alla diluizione saranno soggetti ad imposta di consumo. La richiesta dovrà essere fatta ad Adm con procedura informatizzata così come il pagamento della relativa fornitura di contrassegni  con le modalità già esistenti per i liquidi pronti all’uso. Sugli aromi dovrà essere applicato il contrassegno di colore verde (senza nicotina) mentre i liquidi nicotinizzati continueranno ad avere il contrassegno di colore azzurro.
Perplessità ha suscitato un passaggio della determinazione quando viene citato anche terzo tipo di contrassegno di colore grigio che, a partire dal primo settembre 2024, dovrà essere apposto sui “prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo”. Per capire di cosa si tratta occorre risalire al decreto legislativo 504/95 (Testo unico delle accise) in cui è spiegato che sono esenti dal pagamento di accisa e imposta di consumo “i prodotti che sono destinati: ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto“. Inoltre, possono essere derogati dal pagamento delle accise anche “i prodotti denaturati e usati a fini industriali od orticoli; distrutti sotto sorveglianza amministrativa; destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove
relative alla qualità dei prodotti riutilizzati dal produttore“. Sul contrassegno grigio comparirà infatti la dicitura “Prodotti per destinazione esente da imposta di consumo”. In sostanza, si dovrebbe trattare di un dovuto richiamo a una norma già esistente per il tabacco tradizionale e che ora è stata adeguata anche ai prodotti liquidi da inalazione. Nulla però vieterebbe ad Adm di aggiungere altre evebtuali destinazioni, tra cui ad esempio la vendita di liquidi destinati al mercato estero. Ma occorrebbe un ulteriore provvedimento normativo che, al momento, ancora non c’è.

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