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La Corte Costituzionale così ha deciso: imposta di consumo illegittima

Ecco la sentenza della Corte Costituzionale nello stralcio relativo soltanto il giudizio:

“La Corte Costituzionale riuniti i giudizi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui 

sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015″. Prima di stappare lo champagne è necessario una corretta e puntuale interpretazione, quindi occorrre ancora cautela e letture definitive da parte dei legali. La sentenza, è bene precisare, si riferisce all’imposta per l’anno 2014. Sancisce dunque l’illegittimità della tassazione sui liquidi senza nicotina, aromi e parti di ricambio (atom e batterie). Quindi non entra nello speficico della tassa attuale che, secondo la più parte dei legali, dovrebbe rimanere ancora così come è per quanto riguarda la nicotina. Apre però spiragli ottimistici, soprattutto in ottica di un nuovo ricorso e, soprattutto, si spera che il legislatore prenda atto di questa sentenza in occasione del recepimento della direttiva Ue. Nel caso però in cui non ci fosse più la tassa, cosa accade a chi finora l’ha applicata ma soprattutto ha fatto magazzino con liquidi tassati? Un passo alla volta…

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