Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Bocciata class action fumatori contro British American Tobacco

Corte di Cassazione: "I fumatori sono consapevoli del rischio a cui vanno incontro quando scelgono di accendere una sigaretta". Bat non dovrà risarcire per i danni derivanti dal fumo di sigaretta.

I fumatori conoscono i pericoli a cui vanno incontro e non possono rivalersi sulle aziende produttrici di tabacco. Lo ha scritto nero su bianco la Corte di Cassazione (sentenza 2610 del 1/2/2017), mettendo fine ad un procedimento giudiziario che andava avanti da oltre sette anni. Il provvedimento colpisce la class action proposta dal Codacons nei confronti di British american tobacco Italia (Bat). Il lungo iter burocratico e giudiziario ha visto la sua conclusione lo scorso 1 febbraio quando la Corte di Cassazione ha posto definitivamente la parola fine al processo e pubblicato le motivazioni.
A determinare la decisione anche le differenti situazioni personali in cui si trovavano i tre fumatori rappresentati dal Codacons: non essendo accomunati da un unico motivo non si può parlare di class action ma dovrebbero essere predisposti tre procedimenti autonomi. Di particolare importanza quanto sostengono i giudici contro i tre ricorrenti: “Se il fumatore sceglie liberamente di fumare – ha spiegato spiega la Corte – nella consapevolezza dei pericoli che corre, ivi compreso quello dell’assuefazione e della dipendenza, non può dolersi dei danni che per tale via riceve, giacchè, in definitiva, sceglie volontariamente di procurarseli“.
Le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che, “ove l’azione di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, l’ordinanza di inammissibilità adottata dalla corte di appello, in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., essendo il medesimo diritto tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno, e che tale dichiarazione di inammissibilità preclude la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella declaratoria“.

Articoli correlati