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Sigarette elettroniche, lo straziante urlo di dolore di un intero settore

Mercoledì 15 novembre rimarrà negli annali come il giorno più lungo e buio del vaping. Centinaia di aziende a rischio, migliaia di lavoratori in pericolo.

“Il 2 dicembre inauguro il negozio. Ho chiesto un prestito per aprirlo. Adesso cosa faccio?”.
“Dovrei firmare un contratto con un franchising, aiutatemi non so cosa fare”.
“Il medico mi ha detto che la sigaretta elettronica mi fa bene per l’asma però non potrò spendere 10 euro al giorno”.
“Ma davvero bisognerà pagare la tassa sui liquidi già venduti anche senza nicotina?”.
Sono solo alcuni dei messaggi di allarme e disperazione che ci sono pervenuti in poche ore. Da quando cioè la Corte costituzionale ha sentenziato che la tassa è legittima anche sui liquidi senza nicotina. Ma soprattutto che la decisione avrebbe valore retroattivo perché annulla la sospensione del tribunale amministrativo del Lazio.
Se a questo si aggiunge l’iter normativo attualmente in Senato che prevede la gestione da parte del monopolio della distribuzione e delle vendita dei prodotti con nicotina e sigarette elettroniche, il quadro che ne risulta è presto detto: un settore imprenditoriale e commerciale rischia di essre spazzato via da un colpo di mano governativo.
Centinaia di piccole e medie aziende, che danno da vivere direttamente o per indotto a circa 30mila persone, difficilmente riusciranno a sopportare una tale pressione fiscale e normativa. Persone che, spesso, sono già nella seconda fase della loro vita. Che magari avevano trovato nel vaping una rivincita, una seconda possibilità. E, sino a oggi, avevano dimostrato anche a loro stessi di potercela fare. Ma ci ha pensato lo Stato a uccidere sogni e speranze. E speriamo solo quelle.
La sentenza della Corte costituzionale merita un discorso a parte. Le previsioni dicevano che la sentenza sarebbe stata pronunciata nel mese di gennaio. Invece, con tempistiche assolutamente inaspettate e sorprendenti, è stata pubblicata proprio all’indomani dell’infausto emendamento Vicari. Coincidenza? Forse.
Tra le righe delle motivazioni si legge testualmente che “l’oggetto dell’imposizione non è più costituito dai «succedanei dei tabacchi lavorati», così come individuati dall’amministrazione. Esso, invece, è rappresentato dai «prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide», secondo la destinazione d’uso datane dal fabbricante. Non vi è più, quindi, uno spazio definitorio per l’amministrazione, alla quale spetta solo la determinazione, sulla base di criteri già individuati dalla norma di legge (prezzo medio e tempi di aspirazione), del procedimento tecnico teso ad individuare il quantitativo equivalente di sigarette su cui viene applicata l’imposta, nella misura di metà dell’accisa prevista per le sigarette tradizionali. In tal modo, quindi, non si ravvisano profili di criticità rispetto all’art. 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati da questa Corte: la preventiva determinazione di sufficienti criteri e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa“. E aggiunge: “L’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995 ha effettuato una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, quest’ultimo ritenuto più dannoso per la salute del consumatore. Per tale motivo, non a caso, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione è stata fissata in misura ridotta rispetto a quella prevista per i prodotti tradizionali da fumo, in virtù dell’assenza di combustione. Tale differenziazione dell’imposizione, come osservato, mancava nella disciplina censurata dalla sentenza n. 83 del 2015, ove l’imposta equiparata all’accisa sulle sigarette tradizionali, oltre che ai liquidi contenenti nicotina, si applicava anche agli aromi e addirittura alle parti meccaniche necessarie all’inalazione di tali liquidi. L’eliminazione di siffatta equiparazione, pertanto, fa venir meno l’irragionevolezza ravvisata nella previgente disciplina, mentre rientra nell’apprezzamento del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici“. In altre parole: lo Stato ha il diritto di tassare una sostanza per la sua destinazione d’uso e non per la sua composizione. Ecco, dunque, la legittimità sui liquidi senza nicotina.
Fa sorridere, però, sempre leggendo le motivazioni, che il vaping venga inteso come un traino verso il fumo tradizionale. Perché la scienza allora lo definisce “strumento di riduzione del danno”? Dovremmo forse d’ora in poi chiamare la sigaretta elettronica come “strumento d’ingresso al fumo?”. Il Diritto, insomma, ribalta il paradigma scientifico.
Il dato di fondo è che uno Stato, a prescindere dalle volontà ideologiche o gli schemi politici, dovrebbe tenere in altissima considerazione le conseguenze sulla vita quotidiana dei suoi cittadini. Il risultato di questo aberrante combinato disposto potrebbe essere la perdita di migliaia di posti di lavoro, la chiusura di centinaia di attività lavorative, la ripresa della vendita dei tabacchi perché, secondo le stime, un pacchetto di sigarette tornerebbe a costare meno di una ricarica per sigarette elettroniche. Ma forse non è un caso.

 

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