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Cannabis: e se la vendita fosse lecita ma non in virtù della 242/2016?

"L’attività potrebbe sopravvivere alle invasive e devastanti iniziative giudiziarie di alcune Procure della Repubblica laddove la Magistratura - senza invadere ambiti e prerogative riservate ad altri organi costituzionali - si limitasse alla serena applicazione della Legge".

Con la recentissima sentenza n. 56737 del 27 novembre 2018 (depositata il 17 dicembre 2018) la Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito come la legge 2 dicembre 2016 n. 242, “stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish)”.
Secondo il Supremo Collegio, pertanto, la Legge 242/2016 non avrebbe introdotto alcuna deroga all’impianto normativo di cui al Testo Unico in materia di stupefacenti in relazione alla detenzione e commercializzazione dei prodotti derivati da Cannabis.
L’interrogativo che sembrerebbe rimanere, però, privo di risposta è se, alla luce dei recenti provvedimenti resi sul tema dalla magistratura (Gip, Tribunali del Riesame e Corte di Cassazione), possa essere penalmente sanzionata la condotta di colui il quale detenga e commercializzi Cannabis (sia essa Sativa o Indica) priva di concreta “efficacia drogante”.
Come noto, ai fini dell’integrazione del reato di detenzione e vendita di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 – oggi contestato in ciascuno dei procedimenti penali nei quali sono stati disposti i sequestri probatori e preventivi a carico degli operatori del settore – assume rilievo la concreta idoneità offensiva della condotta.
Tale assunto è stato più volte ribadito proprio dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha precisato come non possa ritenersi leso il bene giuridico tutelato dalla norma in esame (art. 73 D.P.R. 309/90) allorquando la sostanza non sia idonea a produrre un “effetto stupefacente” in concreto rilevabile sicché il giudice è tenuto a verificare in concreto se il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene e/o l’interesse tutelato.
Il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990, pertanto, sarebbe integrato solo nell’ipotesi in cui il principio attivo contenuto nei prodotti sequestrati sia di entità tale da poter produrre una modificazione dell’assetto neuropsichico del consumatore.
Quanto all’individuazione del c.d. “tasso soglia drogante”, i Giudici di legittimità hanno recepito le conclusioni della più accreditata letteratura scientifica, anche internazionale, secondo la quale la Cannabis ed i suoi preparati attivi (hashish, marijuana e olio di hashish) assumono natura di “sostanza stupefacente” solo allorquando la concentrazione in essi di tetraidrocannabinolo/ Delta-9-THC superi lo 0,5%.
Tale principio di diritto è stato da ultimo espressamente sancito dal Supremo Collegio proprio nella sentenza innanzi richiamata (Sentenza n. 56737 del 27 novembre 2018, depositata il 17 dicembre 2018), laddove si è precisato come la detenzione e la cessione dei derivati della Cannabis “continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile”.
L’attività di migliaia di persone impegnate da anni nella filiera della “Cannabis Legale”, dunque, potrebbe sopravvivere alle invasive e devastanti iniziative giudiziarie di alcune Procure della Repubblica laddove la Magistratura – senza invadere ambiti e prerogative riservate ad altri organi costituzionali – si limitasse alla serena applicazione della Legge.
Con l’ulteriore auspicio che il Legislatore si determini, quanto prima, a porre mano all’attuale normativa, disciplinando un settore sano e prolifico, capace di contribuire alla crescita del Paese e di dare lavoro a numerose famiglie distribuite equamente lungo l’intera penisola.