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In questi giorni impazza il dibattito circa la possibilità di vendita della cosiddetta nicotina in acqua da parte dei negozi che ancora la tengono sugli scaffali. Tra chi sostiene di sì e chi sostiene di no, tra cambi di idee e interpretazioni, occorre assumersi delle responsabilità. Le associazioni di settore appaiono in contraddizione tra loro. Alcune sostengono di sì, altre di no. Aams, interpellata ieri non ha saputo dare una risposta precisa lasciando alla discrezionalità degli organi di controllo.
Il decreto fiscale introduce nella legge di recepimento della Tpd un comma che pone la cosiddetta nicotina in acqua sotto le norme della Direttiva. E vieta l’immissione sul mercato dell’acqua e nicotina alle concentrazioni superiori i 20 milligrammi per millilitro. Insomma, pone fuori gioco tutte le attuali confezioni.
La definizione di immissione sul mercato, così come stabilito dalla Tpd pubblicata sulla Gazzetta uufficiale dopo il recepimento italiano (articolo 2, lettera uu) è testualmente:
Immissione sul mercato: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza.
La lettera vv dello stesso articolo aggiunge che le “rivendite” sono qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti sono immessi sul mercato. Di conseguenza, anche i negozi, per la Tpd “immettono sul mercato” i prodotti “a disposizione dei consumatori“.
Il decreto fiscale recita testualmente:
“Non è consentita l’immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo“. Vietando l’immissione sul mercato della nicotina in acqua in gradazione nicotinica superiore ai 20mg/ml, di fatto vieta la vendita o la cessione ai consumatori così come stabilito dalla definizione della legge di recepimento della Direttiva europea. La definizione di riferimento infatti è quella europea che, in ogni caso, è superiore a quelle dei singoli Paesi. Se però anche Aams pone dei dubbi, è lecito sospettare. L’equivoco è nato sulle parole “immissione in commercio” e “immissione sul mercato”. La prima, “immissione in commercio” non appare però in alcuna norma contrariamente a quanto era stato detto nei giorni scorsi. Il nostro modesto parere, alla luce dei fatti e dei testi normativi, è che la nicotina in acqua così come è confezionata non potrebbe essere venduta. Anche perché nel decreto fiscale non vengono date disposizioni relative ad eventuali periodi cuscinetto per smaltire le scorte di magazzino e neppure viene data delega ad Aams o al governo di intervenire con un decreto che ne dia attuazione.