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Scontrino elettronico: si parte dal 1 luglio, esonerati i tabaccai

La nuova norma prevede tre date differenti a seconda del volume d'affari dell'attività commerciale.

Dal primo luglio 2019 scatta l’obbligo di scontrino elettronico per le attività commerciali con un volume d’affari superiore ai 400 mila euro; dal primo gennaio 2020 dovranno allinearsi anche tutti gli altri.
Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali. Uno strumento che, negli intenti dell’amministrazione, vuole rappresentare un passo in avanti nel processo di dematerializzazione delle procedure fiscali
Con lo scontrino elettronico sparirà dunque quello cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Tre sono le date fondamentali da ricordare, a seconda del volume d’affari della propria attività:

  • 1 gennaio 2020: l’Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972.
  • 1 luglio 2019: l’obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno avuto un volume d’affari nel 2018 superiore a 400 mila euro. Come specificato nella risoluzione numero 47 dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019, il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019.
  • 31 dicembre 2019: fino a quella data, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, ma anche quelle collegate e connesse a quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972. 

I commercianti dunque non faranno più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale. Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti. Sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, tra gli altri, i benzinai, gli edicolanti e i tabaccai.
E a chi paventa il pericolo di un’impennata delle vendite in nero? Ci sarà la lotteria tra i consumatori a rendere conveniente la richiesta dello scontrino. Ogni mese lo Stato estrarrà a sorte alcuni fortunati scontrini contenenti il codice fiscale del consumato: premi fino a 10mila euro e un’estrazione finale annuale con maxi-premio da un milione di euro.