© Sigmagazine, rivista d'informazione specializzata e destinata ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica - Best edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - P. Iva 14153851002 - Direttore responsabile: Stefano Caliciuri - Redazione: viale Angelico 78, Roma - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma al numero 234/2015 - Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017
Le nostre associazioni di categoria (Anafe e Anafe Retail) vengono spesso consultate da persone che vogliono presentare all’Agenzia accise, dogane e monopoli istanza di autorizzazione alla vendita e all’approvvigionamento di prodotti liquidi da inalazione. Facciamo quindi il punto sui requisiti principali che il soggetto interessato a conseguire l’autorizzazione del comma 5-bis dell’art. 62-quater del TUA (D. lgs. 504/1995) deve possedere per ottenere tale titolo. Premettiamo che, con la Determinazione direttoriale prot. 92923 del 29.03.2021, Adm ha reso sicuramente più rigorose le condizioni di accesso al mercato rispetto a quanto avveniva precedentemente; il provvedimento in questione si allontana infatti dal precedente (Determinazione direttoriale del 16.03.2018) sotto molteplici aspetti, segnando un significativo avvicinamento tra le disposizioni in materia di Pli e di rivendita di generi di monopolio.
È bene sapere che per l’ottenimento dell’autorizzazione è necessario che il soggetto istante abbia la cittadinanza italiana o europea e che possa contare sulla piena capacità di agire; non può dunque ottenere l’autorizzazione un soggetto (sia persona fisica che giuridica) che – ad esempio – sia cittadino di uno Stato non membro dell’Ue. Allo stesso modo, comporta il rigetto dell’istanza l’esser sottoposti a procedure fallimentari o parafallimentari o aver riportato condanne per reati contro il patrimonio, la moralità pubblica e il buon costume, la pubblica amministrazione, l’industria o il commercio, nonché per reati (di qualsivoglia specie) che prevedano la pena della reclusione con un minimo di anni tre. L’istante non deve inoltre avere pendenze fiscali verso l’erario (definitivamente accertate o risultanti da sentenza non impugnabile) di importo maggiore a cinquemila euro; nel caso in cui il debito sia stato rateizzato o sospeso non vi saranno invece problemi ai fini dell’accoglimento della richiesta.
Vi sono poi le ipotesi di esclusione correlate a condotte tenute all’interno dei comparti sottoposti a vigilanza e regolamentazione del Monopolio di Stato, le quali sono spesso quelle che più preoccupano gli operatori del settore nel campo della rivendita al pubblico. La presenza di un provvedimento di revoca o di decadenza di un’autorizzazione rilasciata per la vendita di Pli ovvero di altre mansioni inerenti ai rapporti con l’agenzia (ad es. all’istituzione e gestione di un deposito autorizzato di Pli o di tabacchi lavorati) osta al conseguimento dell’autorizzazione, sempre che il provvedimento non sia stato rimosso negli ultimi cinque anni. Stesso discorso per il caso in cui l’istante abbia definito in sede amministrativa un procedimento per contrabbando di generi di monopolio (in questo caso è comunque facoltà di Adm consentire la gestione ove trascorsi più di cinque anni dall’estinzione dell’illecito).
L’ultimo requisito (o causa di esclusione), mutuato direttamente dal “mondo tabacchi”, è quello di più difficile comprensione da parte del settore: non può conseguire l’autorizzazione il soggetto che abbia rinunciato alla autorizzazione alla rivendita negli ultimi cinque anni. In proposito, Adm è intervenuta (con circolare n. 17/2021) chiarendo che nel caso in cui il soggetto sia titolare di plurime autorizzazioni, l’eventuale rinuncia produce i suoi effetti ostativi unicamente in relazione allo specifico esercizio di vicinato oggetto di rinuncia da parte dell’operatore.
Queste ultime condizioni, come dicevamo, spesso conducono a gestire criticità rilevanti nel pieno dell’attività di rivendita; oltre a risultare condizioni ostative alla concessione del primo titolo autorizzativo, rappresentano infatti di sovente il riferimento normativo di provvedimenti assunti dall’Amministrazione anche per negare un rinnovo o per comunicare, all’esito dei controlli a campione che l’Amministrazione effettua in costanza di autorizzazione, la revoca dell’autorizzazione per un negozio già attivo.
Una volta verificata l’assenza di condizioni ostative, non rimarrà che presentare l’istanza e la dichiarazione di impegno (nonché eventuale indicazione del delegato all’esercizio) presenti sul sito istituzionale di Adm e attendere il provvedimento autorizzativo. Ovviamente si tratta solo del primo passo che l’esercente deve compiere per conformarsi alle regole e ai precetti previsti per l’attività di approvvigionamento e di rivendita di Pli, contraddistinta – al pari di quanto avviene per l’intera filiera – da una normativa particolarmente dettagliata e di complessa attuazione.
L’autore: Pierluigi Rossi è avvocato, segretario generale di Anafe-Confindustria.