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Adempimenti e formalità per aprire deposito fiscale Adm

Anche i rivenditori su strada possono chiedere l'autorizzazione all'Agenzia dei monopoli. Gli alti costi iniziali possono essere ammortizzati diversificando il ventaglio delle offerte commerciali.

Se è vero che il mercato del fumo elettronico in Italia ha subito immense trasformazioni, è altrettanto vero che le numerose imprese che lo compongono hanno sempre trovato il modo di modificare il proprio business a seconda delle contingenze del momento. È da ultimo crescente l’interesse da parte di rivenditori autorizzati di prodotti liquidi da inalazione (in particolare, titolari di esercizi di vicinato) per la costituzione di quello che viene definito “deposito fiscale”, ovvero il luogo in cui i prodotti liquidi da inalazione vengono prodotti e/o stoccati in attesa di essere trasferiti ad altri operatori, esercizi di vicinato, altri soggetti autorizzati e consumatori (nei limiti dell’attività che sarà consentita dalla Legge-Delega fiscale).
Le finalità di tali intendimenti sono quindi intuibili, si tratta di un business diverso da quello proprio della rivendita ma ad esso attiguo e di sicuro interesse per coloro che, in tale ambito, intendono evolvere strutturandosi ulteriormente. Sulla conciliabilità di tale attività con quella propria dell’esercizio di vicinato autorizzato non si ravvisano nell’ordinamento incompatibilità di sorta, tanto che in più di un’occasione è capitato di assistere operatori titolari di esercizio di vicinato interessati ad istituire un deposito autorizzato in locali (comunque a tal fine idonei) posti alle spalle dei locali di vendita.
Vediamo quindi, in sintesi, quali sono gli adempimenti di maggior rilievo cui l’operatore deve far fronte per istituire il deposito autorizzato di prodotti liquidi da inalazione. Preliminarmente, occorre disporre di un locale idoneo, per tale intendendosi un immobile, non per forza con destinazione industriale, caratterizzato dalla sussistenza di misure di sicurezza congrue, per lo più integrate dalla presenza di telecamere, di un allarme volumetrico, di inferriate e di porte blindate (al riguardo, in mancanza di indicazioni specifiche da parte di Adm, si può fare riferimento in via analogica al Decreto Direttoriale del 31 maggio 2000, come modificato dal successivo Decreto Direttoriale del 10 luglio 2022). Inoltre, i locali devono avere caratteristiche tali da consentire, da un lato, la corretta conservazione dei prodotti (locali salubri) e dall’altro la netta divisione tra gli ambienti deputati al deposito di prodotti (a sua volta distinto in luoghi destinati a deposito prodotti liquidi da inalazione con nicotina, senza nicotina e destinati all’estero) e quelli destinati ad uffici per il personale. L’iter amministrativo trova impulso nella trasmissione di una domanda ad Adm Centrale (con la quale l’istante dichiara di avere i requisiti di legge e indica la prevista movimentazione di prodotti liquidi da inalazione), in esito alla quale l’ufficio invia, nei 30 giorni successivi, i funzionari territoriali per il sopralluogo. Il sopralluogo ha ad oggetto non solo la verifica dei requisiti tecnici e di sicurezza tipici del deposito, ma anche l’analisi di tutta l’ulteriore documentazione e delle certificazioni necessarie in generale per adibire un luogo fisico ad attività di impresa con personale a supporto (ad es. Duvri, certificazione impianti, autorizzazione videosorveglianza, ecc..). Entro 30 giorni dall’esito positivo del sopralluogo, l’operatore deve prestare una cauzione (pari al 10% del prodotto giacente stimato in fase di costituzione del deposito) in una delle tre forme alternative previste dalla legge: deposito presso la Ragioneria di Stato, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Compiute tutte le verifiche, Adm comunica nei successivi 30 giorni l’esito dell’iter e, in mancanza di condizioni ostative, emana il provvedimento di autorizzazione rilasciando contestualmente il codice di imposta; momento dal quale l’operatore può ritenersi autorizzato a svolgere l’attività di produzione e commercializzazione B2B di prodotti liquidi da inalazione.

Un magazzino di stoccaggio di liquidi e prodotti per il vaping (foto d’archivio).

Una volta compiuto il primo passo (comunque di per sé già non proprio banale), è nella gestione e nella rendicontazione che risiede il cuore delle incombenze in capo all’impresa. Senza entrare nel dettaglio, basti pensare che l’operatore dovrà scrupolosamente registrare le consistenze di magazzino e fornire ad Adm la relativa rendicontazione, attraverso la piattaforma dedicata Pli-Pat, con dichiarazioni mensili e quindicinali, queste ultime direttamente correlate agli obblighi di versamento dell’imposta di consumo. Merita un’ultima menzione l’attività di ispezione che può essere svolta (in analogia con quanto già avviene per le rivendite) in capo alle Autorità deputate nei confronti dei titolari dei depositi autorizzati. Nel corso dell’attività è infatti prassi che, periodicamente, i funzionari della Direzione Territoriale Adm competente (o, nella maggior parte dei casi, della GdF e dei Nas) effettuino sopralluoghi e/o ispezioni, volti prevalentemente a verificare il rispetto delle norme relative ai prodotti (d.lgs. 6/2016) e delle disposizioni di carattere fiscale (art. 62-quater Tua).
Allo stesso modo, l’ufficio centrale può disporre anche controlli documentali volti, ad esempio, a verificare il mantenimento in capo al soggetto autorizzato dei requisiti soggettivi dell’autorizzazione (ricordo che il venir meno di uno dei requisiti può determinare la revoca dell’autorizzazione) nonché la congruità della cauzione prestata alla mole di prodotto effettivamente movimentato dall’operatore. In conclusione, se da un lato tale implementazione conferisce all’impresa una luce differente e una maggiore versatilità negli scambi economici, dall’altro è bene sottolineare che intraprendere questo percorso non può prescindere dalla consapevolezza che la corretta gestione di un deposito autorizzato richiede un impegno significativo, grande attenzione e la messa in campo di risorse specializzate.

L’autore: Pierluigi Rossi, avvocato esperto in tematiche del vaping, segretario generale Anafe-Confindustria.

(tratto da Sigmagazine #40, settembre-ottobre 2023)