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Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della Direttiva delegata (Ue) della Commissione del 29 giugno 2022, avvenuta lo scorso 3 novembre, è sancito il divieto di utilizzare aromi diversi dal tabacco nei prodotti a tabacco riscaldato in tutta l’Unione europea. L’intervento va a modificare la Direttiva 2014/40/Ue sui prodotti del tabacco in vigore, la Tpd, modificando il paragrafo 12 dell’articolo 7. Nella versione in vigore, la Direttiva vietava “l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante” esonerando però dal divieto quelli “diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”.
La nuova formulazione, invece, aggiunge a queste due categorie anche “i prodotti del tabacco riscaldato”, specificando che con questa definizione “si intende un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore o dagli utilizzatori e che, a seconda delle caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un prodotto del tabacco da fumo”. La direttiva delegata modifica anche il paragrafo 1 dell’articolo 11 della Tpd, che riguarda le etichettature. Gli Stati membri non possono più esentare i prodotti del tabacco riscaldato (insieme alle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua) dagli obblighi vigenti per le sigarette tradizionali.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Direttiva delegata avviene alla fine del periodo di scrutinio, terminato il 29 ottobre, durante il quale né il Consiglio né il Parlamento hanno ritenuto di sollevare obiezioni alla modifica. La Direttiva entrerà ufficialmente in vigore il 23 novembre, cioè venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno tempo fino al 23 luglio 2023 per recepire queste disposizioni, che saranno applicabili dal 23 ottobre del 2023.