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Tar del Lazio mette in discussione vendita sul web di sigarette elettroniche e liquidi

Secondo il tribunale amministrativo, la vendita online è sempre vietata nei confronti del consumatore privato. L'ultima parola passa al Consiglio di Stato.

Una sentenza destinata a far discutere. Quantomeno in sede di Consiglio di Stato a cui sarà affidata l’ultima parola dopo il giudizio della Seconda Sezione del Tar del Lazio che, a prima vista, tenderebbe a considerare non legittima la vendita a distanza di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione ai consumatori.
Intervenendo in un procedimento che ha visto coinvolta una azienda straniera di vendita e distribuzione all’ingrosso di sigarette elettroniche a cui l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha oscurato il sito di e-commerce, il tribunale amministrativo ha dato una interpretazione alquanto strana. In sostanza, la sentenza contraddice l’operato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che, prevedendo la possibilità di vendita ai consumatori all’interno di un apposito direttoriale, ne ha sempre attuato le previsioni purché i siti abbiamo le titolarità di gestione del deposito fiscale. Dice infatti il Tar:

L’attività commerciale può svolgersi tramite il canale della vendita “a distanza” (autorizzazione alla vendita via web) con due limitazioni:

  1. a) il divieto assoluto di vendere a distanza da parte di qualsiasi operatore economico, a prescindere dalla sua residenza nello Stato italiano, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;
  2. b) la possibilità di vendere a distanza da parte di qualsiasi operatore economico, a prescindere dalla sua residenza nello Stato italiano, a soggetti che non hanno lo status di consumatore (ossia ad altri operatori economici, c.d. b2b) a condizione di avere l’autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione”.
    Per poi continuare con un focus sulla residenza fiscale del venditore: “Ne deriva quindi che l’operatore economico straniero, che intende commercializzare via web verso altri operatori (b2b) i propri prodotti, deve previamente munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 62-quater, comma 2, d.lgs. 504/1999, fermo restando che rimane sempre vietata la vendita “a distanza” dei prodotti nei confronti del consumatore”.
    Il Tar, dunque, insiste sull’impossibilità per chiunque – a prescindere dalla nazionalità dell’azienda – di vendere i prodotti liquidi da inalazione ai privati; unica eccezione, i titolari di deposito fiscale che invece possono farlo ma soltanto verso gli operatori commerciale (vendita all’ingrosso).

Come detto, l’ultima parola spetterà adesso al Consiglio di Stato, al quale verrà chiesto un parere definitivo su questa sentenza che potrebbe creare un precedente di non poco conto all’interno di un comparto già di per sé di complicata regolamentazione. Le modalità di vendita online – che parrebbero adesso essere smentite dal Tar del Lazio – sono stabilite dall’articolo 10 del direttoriale Adm 83685 (Commercializzazione prodotti liquidi da inalazione): le aziende possono vendere sul web dopo aver dato comunicazione del dominio, devono avere la gestione di un deposito fiscale, devono prevedere l’acquisto dei prodotti solo previa registrazione e con modalità di pagamento elettronico, devono richiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età. Proprio in virtù di queste limitazioni molti rivenditori su strada non possono avere un sito di e-commerce destinato ai privati, cosa invece possibile per le aziende di produzione e distribuzione. Al Consiglio di Stato l’ardua sentenza.

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