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È un quesito che spesso viene posto, sia in forma privata contattando la redazione, sia in maniera pubblica con commenti sotto gli articoli condivisi. All’ennesima richiesta pervenuta da un neo rivenditore, N. R., titolare di un punto vendita sulla costa occidentale della Sardegna, abbiamo voluto approfondire la questione a tutela della filiera, prevenendo così eventuali provvedimenti sanzionatori. “Ad oggi – chiede il negoziante che ha chiesto di esser identificato soltanto con le iniziali – è possibile ancora far assaggiare i liquidi ai clienti? Ovviamente senza poterli poi vendere“. La risposta fornita dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli è secca e, a quanto pare, non lascia adito a interpretazione, chiamando in causa non questioni commerciali o di sanità ma il divieto di promozione che grava sui prodotti del tabacco sottoposti ad accisa e ai prodotti del vaping sottoposti a imposta di consumo.
“In merito alla possibilità di far assaggiare prodotti liquidi da inalazione ai clienti presso una rivendita o un punto vendita – dicono i funzionari dell’Agenzia delle Domani e Monopoli – fermo restando che la normativa di settore non prevede una specifica regolamentazione al riguardo, non si ritiene possibile la suddetta pratica in quanto appare configurabile come attività a scopo promozionale in virtù dell’articolo 21, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 6/2016″.
In sostanza, pur non esistendo un vincolo apposito, i negozianti non potrebbero proporre o promuovere i prodotti ma, così come anche da circolare Adm, dovrebbero lasciare ai clienti la scelta finale senza alcuna interferenza. Il rivenditore non potrebbe dare evidenza ad un brand più di un altro, dovrebbe cioè garantire la neutralità della vendita. Sempre nella circolare sono contenute anche le sanzioni che, in base alla legge 1293 del 1957 possono portare sino alla revoca della licenza per i tabaccai e dell’autorizzazione per i rivenditori di liquidi da inalazione.
Anche i rivenditori di sigarette elettroniche, dunque, per estensione, secondo i funzionari di Adm dovrebbero sottostare alla circolare 219408 del 25 maggio 2022 che, appunto, dispone la neutralità dell’esercente nella fase di vendita di un prodotto del tabacco.
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