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Il tabaccaio deve essere neutrale: pari visibilità a tutti i brand

Le regole del monopolio di Stato incidono anche sul comportamento in fase di vendita o di esposizione dei prodotti. L'inosservanza può portare alla revoca della licenza.

Il tabaccaio non può dare evidenza ad un brand più di un altro. Deve cioè garantire la neutralità della vendita. Anche i messaggi pubblicitari o informativi sui nuovi prodotti o su nuovi prezzi devono essere attentamente vagliati prima di esporli al pubblico. In sostanza, il tabaccaio deve essere una figura super partes e non può indirizzare il fumatore verso un brand o un altro. Sembrerà strano, ma anche questo significa essere sotto il cappello del monopolio di Stato. Una nuova circolare firmata dal direttore generale di Adm Marcello Minenna puntualizza i comportamenti di vendita leciti e quelli da evitare al fine di non incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda le modalità di esposizione di generi di monopolio all’interno delle rivendite nonché all’utilizzo di materiali informativi, spiega Minenna “a seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente, che rilevano presunte irregolarità per violazione del vigente capitolato d’oneri, residuano incertezze interpretative sui limiti e condizioni entro cui la mostra dei prodotti o le attività informative sono consentite. Risulta posto in capo al rivenditore l’obbligo generale di attenersi al principio di neutralità dell’offerta dei prodotti da fumo e il divieto di sovraesposizione di alcuni prodotti rispetto ad altri onde evitare che, al momento dell’approvvigionamento e della successiva vendita, si possano produrre effetti distorsivi della concorrenza tra diversi prodotti/brand”.

Di seguito le istruzioni fornite da Adm di ordine pratico/applicativo per le fattispecie di maggior frequenza:

  1. Espositori da banco: in tale casistica rientrano anche gli espositori verticali da banco/terra; in detti spazi/supporti, alla luce dei principi già espressi da questa Agenzia, è vietata l’apposizione di loghi o brand, essendo consentita la sola esposizione, al loro interno, del condizionamento reale nel formato e con le caratteristiche di packaging autorizzate da Adm; è di tutta evidenza che tali espositori devono essere di dimensioni proporzionate al condizionamento;
  2. Cartonati da banco o da terra: valgono i principi sopraesposti ovvero può essere consentita unicamente la riproduzione fedele del condizionamento reale nel formato e con le caratteristiche di packaging autorizzate da ADM; deve ritenersi vietata l’enfatizzazione del prezzo del prodotto attraverso un testo di dimensioni eccessive, parimenti sono vietati i messaggi correlati (nuovo prodotto, nuova grafica ecc…) con testi di dimensioni non proporzionate;
  3. Rendiresto: valgono i principi sopra espressi;
  4.  Cartonati o supporti utilizzati anche per altre funzioni: non è consentita l’apposizione della riproduzione del pacchetto, l’indicazione di loghi o brand su supporti di qualunque materiale funzionali all’attività della rivendita (ad esempio portapenne, supporti per contenitori gel igienizzante, cestini getta rifiuti ecc.), sia all’interno che all’ingresso della rivendita;
  5. Schermi digitali che riproducono video con immagini di prodotti del tabacco: è autorizzato il monitor solo per consentire una più agevole mostra di tutti i prodotti venduti, evitando la sovraesposizione di taluni prodotti rispetto ad altri (la sovraesposizione può avere luogo, a titolo non esaustivo, per rappresentazione, particolari modalità di esposizione, dimensioni, illuminazione);
  6. Espositori/schermi con immagini emozionali: si tratta di tutte le immagini capaci di coinvolgere l’osservatore sul piano emotivo aumentando l’attrattività del prodotto fino ad influire (anche potenzialmente) sulle decisioni d’acquisto; l’utilizzo di espositori/schermi recanti tali immagini è vietato in quanto contrastante con i principi sinora espressi, nonché con l’interesse, non secondario, alla tutela della salute pubblica;
  7. Distributori automatici: atteso che tali apparecchiature, seppur ubicate in uno spazio esterno ai locali della rivendita, si considerano parte della stessa in quanto posti nelle immediate vicinanze, valgono in materia i medesimi principi sulla sovraesposizione e sulla neutralità dell’offerta; pertanto, il distributore non potrà contenere né riprodurre sulla propria superficie/display alcun marchio/prodotto in modo da conferirne maggior risalto rispetto ad altri; nella medesima prospettiva non è consentita, anche nell’area dedicata alla selezione del prodotto, l’illuminazione di taluni prodotti ovvero dei relativi prezzi a discapito di altri; il distributore deve garantire un’offerta ampia e variegata dei prodotti offerti all’interno della rivendita. Sul display digitale del distributore in modalità “stand by” non possono essere raffigurate immagini recanti “pacchetti di sigarette” sia in modalità statica sia in sequenza.

L’inosservanza del principio di neutralità da parte del rivenditore configura violazione del capitolato d’oneri dando luogo all’applicazione degli articoli 34 e 35 della legge n. 1293/1957 per violazione delle norme relative alla gestione che può portare sino alla revoca della licenza.

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