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Negozi sigarette elettroniche, tutte le scadenze per scorte aromi e scomposti

Adm ha pubblicato il direttoriale che norma la vendita dei prodotti detenuti sino ad oggi e su cui non è ancora obbligatoria la presenza del contrassegno fiscale.

Alla vigilia del primo maggio, giorno in cui anche gli aromi entrano sotto la tutela e il controllo del monopolio, l’Agenzia preposta ha pubblicato il direttoriale che norma la vendita delle scorte di magazzino, ovvero i prodotti detenuti sino ad oggi e su cui non è obbligatoria la presenza del contrassegno fiscale. Di seguito i passaggi salienti del direttoriale con tutte le scadenze da osservare.
I punti vendita autorizzati da Adm alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (rivendite, esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) hanno tempo sino al 31 ottobre 2024 per vendere gli aromi e gli scomposti ad oggi detenuti in magazzino. I negozi devono però poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti entro il 31 luglio 2024 dalle giacenze comunicate dai distributori e dai depositi fiscali, come disposto da precedente direttoriale a loro dedicato.
Dal 1° maggio 2024 e sino al 31 luglio 2024, infatti, si possono ancora acquistare da importatori, produttori e distributori e da soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito fiscale gli aromi e gli scomposti che ancora risultino non conformi alle nuove disposizioni fiscali, riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo.
A decorrere dal 1° maggio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, gli aromi e gli scomposti facenti parte delle scorte di magazzino dei negozi potranno essere venduti nel rispetto del divieto di vendita ai minori.
Gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono vendere le scorte al pubblico fino al 30 aprile 2025 dimostrando con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti entro il 30 aprile 2024. I prodotti in linea con la normativa fiscale ma che non hanno adeguato le etichette con le avvertenze di sicurezza potranno essere venduti sino al 31 dicembre 2025.

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