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Nuove regole per vendere (anche online) aromi e scomposti per sigarette elettroniche

Dal primo maggio si dovranno adottare le stesse indicazioni già previste per i liquidi pronti all'uso, divieto di promozioni e carte fedeltà inclusi.

In attesa del decreto ministeriale che potrebbe mettere fuorilegge la vendita online dei prodotti del vaping sotto imposta di consumo, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha diffuso la circolare esplicativa sulle nuove regole che gli shop online dovranno seguire a decorrere dal 1° maggio. Da quella data anche gli aromi concentrati e gli scomposti saranno sotto il controllo statale, di fatto equiparati ai liquidi pronti all’uso.
È l’articolo 10 della determinazione a contenere le disposizioni in materia di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi. Il primo grande effetto è la necessità per il venditore di dotarsi di deposito fiscale a cui dovrà necessariamente seguire la comunicazione all’Agenzia degli indirizzi internet dei siti web utilizzati e direttamente riconducibili al medesimo soggetto autorizzato. L’accesso allo shop non potrà essere libero: il venditore dovrà verificare l’età degli acquirenti richiedendo un documento di identità personale. Chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina – gestori di shop online inclusi –  sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e, nel caso di possesso di autorizzazione alla vendita, la sospensione per quindici giorni dell’attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 8 mila euro e la revoca della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività. Nel caso in cui il venditore non sia provvisto di autorizzazione scatterebbero le sanzioni e le imputazioni che, a seconda delle quantità vendute o possedute, possono ricadere anche in ambito penale per contrabbando.
Sempre da chiarimenti di Adm, il soggetto autorizzato alla vendita di liquidi da inalazione (sia esso un negozio su strada che uno shop online) è tenuto ad assicurare il rispetto dei criteri di “congruità ed equivalenza“, quanto a prezzi e quantità. In sostanza, non si possono “spingere” alcuni prodotti a danno di altri, così come non si possono inserire testi o immagini che non siano necessari al fine della semplice informazione per il consumatore. Le confezioni degli aromi e degli scomposti dovranno essere ripulite da ogni immagine attrattiva o che richiama cibo, fumetti, bevande e così via. È consentita la descrizione testuale del gusto e un nome, meglio se di fantasia; obbligatorio inserire le avvertenze sanitarie e di sicurezza su una superficie di almeno un terzo della confezione. L’equivalenza della proposta significa inoltre che non si possono fare promozioni mirate (ad esempio, avere il rendiresto brandizzato) o applicare sconti su un solo marchio lasciandone esclusi altri. Dal Primo maggio, insomma, anche per gli aromi concentrati e i liquidi scomposti varranno le stesse regole già in essere per i liquidi pronti all’uso. Anche quel poco di libero mercato, concetto su cui era nato e diffuso il vaping, è definitivamente tramontato.

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