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Vietati volantini pubblicitari e promozioni nei negozi di sigarette elettroniche

La Corte d'Appello di Torino conferma la sentenza di primo grado: nelle grafiche, volantini o immagini si possono dare solo informazioni essenziali, oggettive, sul funzionamento o sul gusto, senza alcun giudizio personale e senza riferimenti alla salute.

Dopo il tribunale ordinario in primo grado, anche la Corte d’Appello di Torino conferma il verdetto contro Set Spa, titolare della catena Puff: le sigarette elettroniche e i liquidi di ricarica non possono essere né pubblicizzati, tantomeno descritti con frasi attraenti e soggettive con scopi commerciali. Addio quindi a buoni sconto, spese di spedizione gratuite, frasi ad effetto, carte fedeltà descrizioni “gustose” e attrattive. In sostanza, spiegano i giudici, anche all’interno dei negozi si possono dare solo le informazioni essenziali di funzionamento del dispositivo o del gusto del liquido, senza alcuna enfasi o giudizio soggettivo. Cioè, come spiegato in sentenza, “vere e proprie informazioni, descrizioni e istruzioni sull’utilizzo dei prodotti. Tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l’uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e senza finalità promozionale; a tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine del siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti”.
I ricorsi sono stati avviati dall’associazione dei consumatori Codici. Il verdetto – spiega l’avvocato Marcello Padovani – è stato netto. È stato ribadito che le informazioni contenute sui volantini cartacei presenti presso alcuni punti vendita, in cui venivano riportati studi scientifici sugli effetti della sigaretta elettronica sulla salute umana ed il rischio minore rispetto al tradizionale tabacco, così come alcune informazioni sulla qualità del prodotto, non erano corrette. È l’ennesimo caso in cui si tenta di far passare il messaggio della sostanziale innocuità della sigaretta elettronica, paragonando il prodotto al tabacco tradizionale e citando studi scientifici estrapolando però frasi o affermazioni del tutto decontestualizzate. Ad esempio, le conseguenze della presenza di nicotina nel dispositivo, a livello di danni e dipendenza, trovano spazio solo sulle avvertenze riportate nel foglietto illustrativo all’interno della confezione. Questa pronuncia conferma un principio semplice, ma che purtroppo non tutti rispettano: nel settore della vendita delle sigarette elettroniche la pubblicità e le comunicazioni commerciali sono vietate, salvo contenuti informativi. Non si possono lasciar passare messaggi di presunti benefici per la salute rispetto al fumo tradizionale e non si possono pubblicare annunci di sconti, promozioni o omaggi che non fanno altro che invogliare il consumatore all’acquisto. Sono paletti netti e chiari, che ci auguriamo le aziende inizino a rispettare, tenendo conto di queste sentenze che sono inequivocabili. Quella avviata da Codici – conclude Padovani – è una lotta per la tutela della salute dei cittadini. Il fumo elettronico nasconde ancora diverse incertezze e questi dubbi, questi aspetti opachi non possono essere scaricati sui consumatori”.
In passato l’associazione Codici aveva promosso un’azione analoga contro Philip Morris e anche in quel caso il Tribunale le diede ragione,

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