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Sigarette elettroniche, il Tribunale dice basta a sconti, promozioni e carte fedeltà

La Prima sezione civile di Torino si è espressa a seguito di un ricorso promosso dall'associazione dei consumatori Codici.

Addio buoni sconto, spese di spedizione gratuite, frasi ad effetto, descrizioni “gustose” e attrattive, carte fedeltà. Il Tribunale di Torino ha detto stop a tutto questo. Le sigarette elettroniche e liquidi di ricarica non possono essere né pubblicizzati, tantomeno descritti con frasi attraenti con scopi commerciali. La decisione è stata presa dalla Prima sezione civile, sezione specializzata in materia di impresa, a seguito un ricorso presentato dall’associazione dei consumatori Codici contro un’azienda di distribuzione, produzione e commercio di sigarette elettroniche, liquidi e accessori Set spa.
La Presidente Gabriella Ratti ha spiegato in maniera puntuale cosa si può e cosa non si può fare e soprattutto ha ben distinto le informazioni commerciali dalle comunicazioni commerciali. Ad esempio nel sito web dell’azienda il consumatore viene incentivato – riportiamo in originale alcuni stralci – “all’acquisto di sigarette elettroniche con tanto di offerta promozionale: “SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A € 49”; in ogni singola pagina del sito sono poi contenute comunicazioni commerciali e messaggi pubblicitari ove la sigaretta viene presentata come avente un “UNIQUE DESIGN FOR COMFORT” ed il consumatore viene invitato all’acquisto immediato con lo slogan “ENTRA E SCOPRI”; vengono anche sponsorizzate le “novità” della casa, ove si legge “ORDINA ENTRO LE 16:00 PER GARANTIRTI LA SPEDIZIONE IN GIORNATA!”. Vengono contestati anche i messaggi che esaltano le caratteristiche tecniche e di performance dei dispositivi, come ad esempio: “Questo piccolo gioiellino, possiede una batteria integrata da 320mAh, un OUTPUT massimo di 12W. Si tratta di un device OPEN POD con CAPACITA’ 1.7ml e SS316 COTTON COIL da 1,0ohm. La si può sempre utilizzare anche con le nostre pod precaricate con la selezione dei nostri migliori liquidi. LEGGERA, ECONOMICA E PERFORMANTE, E’ CARATTERIZZATA DA UN TIRO CONTRASTATO PER OTTENERE UN’ESPERIENZA PIU’ VICINA ALLA SIGARETTA TRADIZIONALE”.
Quindi si entra nello specifico delle cosiddette fidelity card, uno strumento volto ad attirare i consumatori e spingerli all’acquisto per ottenere sconti o regali. Citando stralci dei messaggi non consentiti: “Per dimostrare quanto apprezziamo la tua fedeltà e per farti sentire davvero speciale vogliamo premiarti. Grazie alle nostra fidelity card  avrai la possibilità di accedere alle nostre incredibili promozioni e ottenere TANTI premi”. Peraltro, continua il dispositivo, “dalla homepage del sito è possibile accedere direttamente alla sezione “Outlet”, ovvero una sezione dove sono disponibili sconti ed offerte; tra le tante offerte presenti nella pagina Outlet si annuncia la “spedizione gratuita per ordini superiori a 49,00 euro” e si evidenziano le seguenti locuzioni commerciali ad accompagnamento di ogni prodotto “% promo – 50%”, “€19,90 €9,90”; dunque viene proposta un’offerta di riduzione del cinquanta percento rispetto al prezzo base, oppure viene barrato il prezzo base a fronte di un prezzo ridotto in via promozionale, o ancora viene offerto l’annullamento dei costi di spedizione in caso di ordini per valori superiore ad un certo importo, così da incoraggiare la maggiore spesa dell’utente”. Secondo i giudici, quelle sopra indicate costituiscono evidenti comunicazioni commerciali “aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica”, e in quanto tali vietate. Così come sono vietati i messaggi promozionali promossi attraverso pubblicazioni stampate, ovvero volantini distribuiti in strada o anche semplicemente visibili nei negozi. Nel dispositivo si citano alcune frasi ritrovate in alcuni volantini e che sono un esempio di violazione: “USARE LA SIGARETTA ELETTRONICA CON LIQUIDI CERTIFICATI PORTA A RIDURRE I DANNI DEL FUMO DEL 95%”, “NELLE SIGARETTA ELETTRONICA 0% SOSTANZE CANCEROGENE”; “PRODOTTO DI GRADO E PUREZZA FARMACEUTICA”; “UN FUMATORE SU DUE PUÒ ABBANDONARE L’USO DELLA SIGARETTA TRADIZIONALE CON UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL DANNO RESPIRATORIO GRAZIE A UN USO GUIDATO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA”. Così come non è possibile creare Qr Code per rimandare i consumatori al sito web commerciale o applicare illustrazioni che esulano dal mero vapore, come ad esempio animali, fumetti, tavole imbandite, la cui piacevolezza o simpatia è quindi abbinata al prodotto sigaretta elettronica o liquido di ricarica. In sostanza, anche per i rivenditori di sigarette elettroniche valgono le stesse regole dei tabaccai che, ad esempio, non possono più regalare l’accendino a seguito dell’acquisto di una stecca di sigarette.
Ma allora cosa si può fare? La risposta è semplice: dare le informazioni essenziali di funzionamento o di gusto senza alcuna enfasi. Cioè, come spiega sempre la giudice, “vere e proprie informazioni, descrizioni e istruzioni sull’utilizzo dei prodotti; difatti, la Direttiva n. 2014/40/UE e il D.Lgs. n. 6/2016 vietano la promozione, diretta o indiretta, delle sigarette elettroniche, ma non impediscono ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, indipendentemente da una richiesta del consumatore; tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l’uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e senza finalità promozionale; a tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine del siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti; oltre alle pagine contenenti le informazioni, le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei vari tipi di sigaretta elettronica e di liquidi di ricarica, può ritenersi consentita la presenza di una immagine del prodotto sulla homepage dei siti web, al fine di ragguagliare immediatamente il consumatore del fatto che ha effettuato l’accesso sul sito ufficiale dell’azienda che produce e/o commercializza quel determinato tipo di sigaretta elettronica; pertanto, a tutte le altre immagini che riproducono sigarette elettroniche, da sole o con persone e/o cose, che non possono attribuirsi le caratteristiche descrittive/informative appena indicate e vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti, vietate, in quanto tali”. Insomma, si possono fare vedere i prodotti, descriverne le caratteristiche, informare i consumatori sul funzionamento senza però aggiungere frasi accattivanti o messaggi volti soggettivamente a promuoverli. Al contrario, si legge sempre in sentenza, questi tipi di promozioni possono essere fatte esclusivamente sugli organi di stampa destinati agli operatori del settore dei tabacchi e delle sigarette elettroniche.
L’azienda ha annunciato di voler ricorrere contro il provvedimento ma intanto ha 30 giorni di tempo per “ripulire” il proprio sito da quanto ritenuto non lecito. In caso di inosservanza sarà comminata una sanzione di 500 euro per ogni giorno di ritardo.

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