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La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il pagamento dell’imposta prevista dall’art. 62-quater, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 504 del 1995, limitatamente all’importo relativo ai liquidi non contenenti nicotina. Ha inoltre fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 novembre 2015. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Questa la decisione firmata dal presidente di sezione Filoreto D’Agostino, e i magistrati Elena Stanizzi e Silvia Martino. La decisione è stata presa dopo aver “valutati i profili di danno discendenti dai gravati provvedimenti, come allegati da parte ricorrente e ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e sulla base della prognosi di parziale fondatezza della proposta azione, può essere accolta la richiesta misura cautelare limitatamente all’imposta dovuta per prodotti liquidi non contenenti nicotina”. Qui il provvedimento in originale.