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Tassa 2015, Tar rinvia alla Consulta

Come avevamo già anticipato lo scorso 4 novembre stando ad alcune indiscrezioni interne il Tribunale Amministrativo del Lazio, la seconda sezione presieduta da Filoreto D’Agostino ha rinviato tutto in Corte Costituzionale. La sentenza è stata depositata nel pomeriggio della giornata odierna. Le motivazioni introducono le dodici righe significative del provvedimento: “Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ha sottoposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza operare alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione del regime impositivo, tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi“.

Si apre un ennesimo capitolo dunque nell’ormai consueto tira e molla amministrativo tra legislatore e operatori del settore ecig. La sentenza non fa ancora una volta dimostrare come legiferare senza conoscere la materia possa essere pernicioso e arrecare soltanto impicci e beghe. Oltretutto, lo Stato non ne ricavo alcunché neppure sul fronte accise, visto che in questo caso tutto viene continuamente sospeso, rigettato o deliberato anticostituzionale.

Significativo in tal senso è un passaggio che si trova nelle motivazioni del Tar: “Tuttavia l’avere il Legislatore riconosciuto un’imposta sui liquidi da inalazione senza combustione pari alla metà delle accise gravanti sulle sigarette tradizionali, nel testimoniare un implicito giudizio di minor disvalore del fumo elettronico rispetto a quello di queste ultime, si risolve in un ulteriore indice di irrazionalità della normativa in esame, non potendo tale giudizio di minor disfavore – riconducibile alla minore nocività per la salute del fumo aspirato da sigarette elettroniche – essere indirizzato indistintamente alle sostanze contenenti nicotina e a quelle che ne sono prive”. Ancora una volta viene sottolineato come il fumo elettronico non possa essere in alcun modo equiparato alla sigaretta tradizionale. Anche il passaggio sulla nocività è interessante: il giudice ha infatti messo “nero su bianco” come la nocività delle ecig sia certamente minore rispetto al tabacco tradizionale.

Fin qui la notizia. Ora permetteci una considerazione. Con questa sentenza un nuovo capitolo dovrà aprirsi, visto che la palla è stata rilanciato nella metà campo della Corte Costituzionale. Ci preme però sottolineare un aspetto: questo provvedimento è stato consentito grazie all’impegno, soprattutto economico, di alcune grandi aziende del settore. Tutti, però, gioveranno dei benefici, anche coloro che sino a qualche minuto prima della sentenza pontificavano e sentenziavano dietro i loro computer e al caldo delle loro botteghe. Un organo di informazione non tende la mano a nessuno, oppure, se vogliamo ribaltare il ragionamento, la tende a tutti. Dare una informazione non significa fare il gioco di questo o quel partecipante, significa semplicemente descrivere come sta andando la partita. Tutti coloro che dall’alto della loro supponenza un mese fa hanno ritenuto corretto insultare pubblicamente i giornalisti di questo magazine, defininendoli chi “marchettari”, chi “diffusori di false notizie”, beh, per noi rimangono comunque lettori come gli altri. La nostra vittoria è sapere che codesti tizi stanno leggendo e stanno prendendo atto di qualcosa che abbiamo detto già un mese fa. [st.ca]

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