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Ogni volta che Davide riesce a sconfiggere Golia fa sempre notizia. Ma questa volta il risultato oltre ad essere sorprendente andrà anche a fare giurisprudenza, tracciando un confine netto e distinto tra il vaping e il fumo. Thomas Shawn ha vinto un ricorso in Tribunale conttro lo Stato di New York che lo imputava di aver contravvenuto al divieto di fumo in un luogo pubblico.
Il giudice Laura R. Johnson ha sentenziato la non punibilità di Shawn perché, si legge sulla sentenza, “per fumo si intende l’accensione di una sigaretta, di un sigaro o altro che contenga tabacco. Invece, l’uso di una sigaretta elettronica, che è comunemente indicato come vaping, comporta l’inalazione di liquido vaporizzato costituito da acqua, nicotina, una base di glicole propilenico o glicerina vegetale e, occasionalmente, aromatizzanti“.
I vapers d’oltreoceano esultano: il dispositivo del Tribunale riconosce dunque che l’utilizzo di una sigaretta elettronica non può essere paragonato al fumo di sigaretta e, dunque, con esso decadono le normative di equiparazione. In sentenza, oltretutto, non viene mai citata la parola “nicotina”, quindi anche questo significa che la presenza della componente liquida non va a variare l’interpretazione di legge. Sotto accusa è la produzione di fumo da combustione e su questo il giudice Johnson ha espresso il suo pensiero con estrema sicurezza: “Secondo la legge di New York, Thomas Shawn non ha commesso alcun crimine”. Qui il testo completo della sentenza.