Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Tassa sigarette elettroniche, il parere del Ministero della Salute

Per i titolari della sanità, la prevenzione passa attraverso l'innalzamento delle tasse.

Nonostante la giornata di pioggia novembrina, l’atmosfera attorno il palazzo del Senato a Roma sta raggiungendo in queste ore temperature equatoriali. I due partiti di maggioranza, Lega e Cinque Stelle, stanno cercando intese e compromessi per raggiungere un accordo sul testo integrale del Decreto Fiscale da presentare in aula. Tra gli articoli sotto osservazione anche quello che riguarda il comparto della sigaretta elettronicae che, così come già stabilito, consente alle aziende di poter concordare un piano di rientro agevolato sul debito pregresso con il fisco. Il gruppo parlamentare della Lega vorrebbe emendarloaggiungendo un drastico abbassamento dell’imposta di consumo sulla nicotina liquida lasciando fuori dall’assoggettamento del fisco i liquidi senza nicotina. La riduzione del danno – secondo la Lega – dovrebbe essere incentivata al fine di combattere il tabagismo. Il Ministero della Salute sta invece insistendo affinchè tutti i liquidi vengano tassati con una percentuale di sconto non inferiore al 15 per cento, ovvero 1,2 euro ogni flacone da 10 millilitri. Secondo il dicastero guidato dal ministro Grillo, il vero disincentivo all’utilizzo della sigaretta elettronica è l’innalzamento del prezzo finale e l’inasprimento dei divieti. Il Ministero vorrebbe inoltre applicare alle sigarette elettroniche le linee guida contro il tabacco, pur non essendo l’ecig un prodotto del tabacco, così come stabilito dall’Oms. Ovvero: monitoraggio dell’uso e applicazione di politihe di prevenzione; divieti nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro; offerta di trattamenti efficaci per smettere; introduzione di campagne mediatiche contrarie e di immagini di avvertenza sui pacchetti; divieto di pubblicità e di sponsorizzazione da parte dell’industria; aumento delle tasse.
Pubblichiamo di seguito il parere integrale firmato dal ministero della Salute fornito alla commissione Finanze del Senato in relazione all’ipotesi di abbassamento delle imposte sui liquidi di ricarica.
Il Ministero della salute è tenuto, anche in adesione a specifici impegni assunti a livello internazionale,  a sostenere e promuovere la tassazione maggiorata – segnatamente: con un regime fiscale quanto più possibile avvicinato a quello delle sigarette tradizionali – dei prodotti del tabacco e dei prodotti da inalazione senza combustione, anche  costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in quanto la leva della tassazione costituisce uno strumento di riduzione della domanda di prodotti comunque nocivi per la salute. Preliminarmente, va segnalato che il problema del tabagismo non può essere considerato “risolto” solo dal miglioramento della tutela dall’esposizione al fumo passivo. L’introduzione sul mercato di nuovi prodotti a base di tabacco e/o nicotina (dalle sigarette elettroniche ai prodotti non da fumo di nuova generazione) ha, peraltro, aperto nuovi scenari relativamente alle strategie di prevenzione. La diffusione di tali prodotti, in particolare, rappresenta motivo di interesse ma anche di preoccupazione per la salute pubblica. La letteratura scientifica non è ancora conclusiva in merito alle conseguenze sulla salute dell’uso di tali prodotti in relazione alla loro minore nocività, alla opportunità del loro uso per favorire la cessazione dal fumo, né tanto meno in un’ottica di riduzione del danno. Quest’ultimo approccio, pertanto, non può essere né condiviso né adottato quale strategia di salute pubblica, che mira invece alla disassuefazione, e potrebbe essere eventualmente e in casi particolari riservato ad un approccio individuale nel rapporto medico paziente. Tale posizione è in linea con quanto ad oggi sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e dall’Unione Europea che ha, infatti, dedicato specifici articoli della direttiva 40/2014/EU alla regolamentazione delle sigarette elettroniche e dei  prodotti di nuova generazione. Ad oggi l’introduzione sul mercato di prodotti a base di tabacco e nicotina ha rappresentato, dunque, solo un ampliamento della già ampia offerta di prodotti, comunque dannosi per la salute.
Se, dunque, sotto il profilo degli impegni internazionali, il Governo italiano è tuttora tenuto alla riduzione dell’intero fenomeno del tabagismo (all’interno, del quale, secondo il principio cardine della tutela della salute, che si riassume nel criterio della “massima precauzione”, non possono non essere considerati anche i prodotti in esame), non vi è alcun dubbio che esista uno stretto rapporto tra regime fiscale e finalità disincentivante, come è stato, espressamente riconosciuto, peraltro, dalla recente Sentenza n. 240 del 2017 della Corte Costituzionale, relativa proprio alla tassazione di tali  prodotti, in cui si legge che “la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco”.
La prevenzione e la cura del tabagismo sono, dunque, essenziali per promuovere e tutelare la salute pubblica, ma richiedono lo sviluppo di politiche ed interventi anche in ambiti diversi da quello strettamente sanitario. In tal senso, principale obiettivo non può che essere l’attuazione di misure efficaci (interventi normativi, attività di educazione e promozione della salute, sviluppo di metodologie e farmaci per favorire la cessazione) atte a determinare, la riduzione della prevalenza dei fumatori,  diminuzione dei consumi di prodotti del tabacco e la conseguente riduzione delle gravissime patologie fumo correlate.

Alla luce di quanto detto, lungi dal poter condividere le misure di favore ipotizzate, con l’emendamento in esame, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina, il Ministero della salute sta, anzi, valutando l’opportunità di intervenire in altra, più appropriata sede normativa, per estendere anche a questi prodotti il regime dei divieti finora espressamente previsto solo per le c.d. sigarette tradizionali.
Si rammenta che nelle predette sedi internazionali è stato posto  l’obiettivo della riduzione del 30% della prevalenza dei fumatori e contribuire alla riduzione del 25% della mortalità precoce per malattie croniche non trasmissibili entro il 2025, come previsto dal Global Action Plan OMS 2014-2020“.

Articoli correlati