L'attualità quotidiana sulla sigaretta elettronica

Sigarette elettroniche e riscaldatori a braccetto per una corretta informazione

Presentato il Codice di autoregolamentazione sottoscritto dai principali portatori d'interesse della filiera dei prodotti senza combustione.

Dopo oltre due anni di gestazione, è stato presentato oggi alla stampa il Codice di autoregolamentazione in merito alla comunicazione e alla vendita dei prodotti senza combustione (Psc). Si parla dunque di liquidi per inalazione, con o senza nicotina, di tabacco da riscaldare e dei relativi dispositivi elettronici per il loro consumo. In pratica sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco. Il documento è il risultato di un tavolo di lavoro, coordinato dall’istituto di ricerca Eurispes, che ha visto la partecipazione di diversi portatori di interesse del settore dei prodotti senza combustione. L’idea di fondo è  di valorizzare il potenziale degli strumenti che riducono il danno del fumo – soprattutto di fronte ai dati fallimentari della lotta al tabagismo, oggi nel nostro Paese impostata unicamente sull’invito alla cessazione – evitando al contempo di attrarre i minori e i non fumatori. Dunque trovare un equilibrio fra il diritto all’informazione secondo una realistica visione di sanità pubblica, tutelando coloro ai quali questa comunicazione non deve rivolgersi. Il Codice ha natura volontaria e, al momento, è stato sottoscritto dall’associazione italiana di produttori di fumo elettronico Anafe-Confindustria, dall’associazione dei negozianti del Vaping Uniecig, dalla Federazione Italiana Tabaccai (Fit), e dalle aziende Logista e Philip Morris Italia. Come previsto, è stato creato un Comitato di valutazione coordinato da Eurispes e composto dai giuristi Angelo Piazza, Alfonso Celotto e Stefano Toschei e dall’associazione Adiconsum. Il loro ruole sarà vigilare che i punti del codice verranno osservati dai firmatari. Sia Celotto che Piazza hanno puntato l’attenzione al “rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti dagli argomenti del codice. Anche se esiste una normativa puntuale, è importante che le aziende e i loro rappresentanti diano un contributo in prima persone affinchè i nuovi prodotti senza combustione non fungano da veicolo al fumo per giovani e non fumatori”. Per la filiera della sigaretta elettronica sono intervenuti Roccatti (Anafe) e Panuzzo (UniEcig). “L’Italia è sempre di più un esempio per tutta l’Europa – ha detto il presidente di Anafe in collegamento da Torino dove si sta allenando per affrontare la terza Ride4VapeNon solo abbiamo una rete commerciale autorizzata e controllata dallo Stato, ma abbiamo anche normative stringenti in fase di immissione in commercio e sicurezza dei prodotti. Il codice è un ulteriore rafforzativo dell’impegno che noi tutti stiamo mettendo in campo per farci riconoscere come un settore serio, rispettoso e, soprattutto, volto alla tutela della salute attraverso il concetto di riduzione del danno”. I negozianti rappresentati da Antonella Panuzzo, pur esprimendo perplessità circa la non differenziazione tra sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco, ha comunque espresso soddisfazione per un codice volto alla tutela dei minori, alla demonizzazione di campagne social aggressive. Mario Antonelli, neo presidente della federazione dei tabaccai al debutto in un evento pubblico, ha puntualizzato che i tabaccai sono i primi interlocutori con i fumatori e per questo maggiormente responsabilizzati. “Non possiamo certamente fare marketing o promozione per un particolare prodotto – ha spiegato – ma certamente possiamo dire ai consumatori che esistono prodotti a minor rischio e altri a maggior rischio”.
Questi i punti salienti del Codice:

COMUNICAZIONE

  1. Sia rivolta esclusivamente ai Consumatori Adulti.
  2. Eviti, direttamente ed indirettamente, di rendere i PSC particolarmente attrattivi per i minorenni, i non fumatori e/o i non utilizzatori di prodotti con nicotina.
  3. Eviti, ad esclusione dei punti vendita al dettaglio di cui alla sezione 3, qualsiasi forma di comunicazione tramite mezzi e forme che, per loro stessa natura, non consentono in alcun modo di selezionare il destinatario dei messaggi e quindi di rispettare i princìpi di cui ai punti A e B.
  4. Utilizzi esclusivamente soggetti manifestamente adulti e comunque di età superiore ai 25 anni.
  5. Chiarisca che si tratta di prodotti non privi di rischi che possono contenere nicotina, sostanza che crea elevata dipendenza.
  6. Non contenga immagini o espressioni che possano incentivare, anche per emulazione, l’uso duale dei PSC con i prodotti da fumo.
  7. Non presenti i PSC come farmaci o dispositivi medici per smettere di fumare, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219.
  8. Non presenti i PSC come strumenti di miglioramento sociale.
  9. Non presenti contenuti di informazione comparativa che non siano basati su elementi fattuali.
  10. Persegua l’obiettivo principale di aiutare i Consumatori Adulti a effettuare una scelta informata e consapevole, fornendo informazioni sull’esistenza dei PSC, sulle caratteristiche dei diversi prodotti, modalità di utilizzo e canali legali di vendita.

VENDITA AL DETTAGLIO

  1. Nei punti vendita al dettaglio, specializzati e non, i PSC non possono essere venduti a soggetti minorenni. In caso di legittimo dubbio sull’età del consumatore, dovrà essere richiesto un documento d’identità prima di procedere alla vendita.
  2. Nei punti vendita al dettaglio, specializzati e non, nelle modalità più appropriate, dovrebbe essere esposta un’informativa che avvisi che potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di identità per l’acquisto di PSC.
  3. Nei punti vendita al dettaglio, specializzati e non, anche al fine di un’opportuna e adeguata informazione dei consumatori adulti, deve essere favorita una specifica formazione del personale addetto alla vendita, anche in merito alle diverse categorie di PSC, nonché alle loro rispettive caratteristiche e modalità d’utilizzo.
  4. Nei punti vendita al dettaglio, specializzati e non, nelle modalità più appropriate, dovrebbe essere esposta un’informativa relativa al presente Codice, al fine di un’opportuna e trasparente comunicazione ai consumatori (ad esempio, una vetrofania che informi i clienti che l’esercizio aderisce al Codice di autoregolamentazione e che rimandi ad un indirizzo web per la visione del Codice completo, anche tramite un QR code o modalità analoghe).

 

COMUNICAZIONE E VENDITA ONLINE

Fatti salvi i princìpi fondamentali e nei limiti previsti dalla legge per la comunicazione e vendita a distanza di PSC, gli Aderenti si impegnano a:

  1. in tutti i propri siti web e di e-commerce e nelle proprie pagine social media dedicati ai brand di PSC:
  2. indicare che la pagina è rivolta solo a maggiorenni;
  3. includere informazioni sui rischi per la salute dei prodotti in oggetto;
  4. consentire l’accesso esclusivamente a utenti che si siano dichiarati maggiorenni tramite auto-dichiarazione online effettuata all’accesso o al momento della registrazione;
  5. effettuare le comunicazioni dei PSC esclusivamente su piattaforme social media, o siti di terzi, in cui si può ragionevolmente stabilire che il 75% del pubblico è maggiorenne, secondo i mezzi tecnici ad oggi disponibili;
  6. escludere o limitare l’utilizzo di testimonial o dei c.d. influencer e, in ogni caso, utilizzare soggetti manifestamente adulti e comunque di età superiore ai 30 anni e che abbiano almeno il 75% del pubblico composto da maggiorenni. L’eventuale utilizzo di testimonial o di influencer deve avvenire nel rispetto dei princìpi di trasparenza previsti nel Codice del consumo;
  7. impedire, tramite politiche di moderazione e/o controlli automatici, che i contenuti generati dagli utenti sulle piattaforme social media appaiano automaticamente sul feed dei profili social aziendali;
  8. prevedere, nei casi in cui le vendite online dei PSC siano permesse dalla normativa vigente, meccanismi di verifica dell’età idonei ad assicurare la vendita ai soli maggiorenni, anche qualora tali meccanismi di verifica non siano previsti dalla normativa vigente;
  9. rendere noto, visibile e conoscibile, nelle modalità più appropriate, il presente Codice, al fine di un’opportuna e trasparente informazione ai consumatori;
  10. evitare l’impiego di advergame (advertising game), che potrebbero indurre il consumatore a un consumo maggiore o potrebbero risultare attrattivi in modo specifico per i minorenni.

 

PRINCIPI ATTUATIVI

Per rendere più efficaci l’implementazione e il rispetto del Codice, si ritiene opportuno che gli Aderenti:

  1. si impegnino ad osservare e, nel caso delle associazioni di categoria, a promuovere presso i propri associati l’adesione ai princìpi e alle regole del Codice e al loro rispetto;
  2. si impegnino, nelle modalità più appropriate, a rendere nota la loro adesione alle prescrizioni del Codice e a darne pubblicità tramite i loro canali comunicativi ufficiali;
  3. si impegnino, ove possibile, a far rispettare il Codice anche ai fornitori e partner esterni con i quali sviluppano o gestiscono le proprie iniziative commerciali e di comunicazione;

Per assicurare un’attuazione efficace del Codice e suoi eventuali aggiornamenti, è costituito un Coordinamento permanente sulle pratiche comunicative (“Coordinamento”) sotto l’egida dell’Istituto Eurispes, che sostituisce il Gruppo di Lavoro e avrà come compito quello di monitorare l’evoluzione della comunicazione relativa ai PSC ed eventualmente proporre modifiche o aggiunte al Codice stesso. Il Coordinamento si riunirà con cadenza prestabilita.

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