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L’Italia si allinea all’Europa: nuove regole e divieti per tabacco riscaldato

Banditi gli aromi e introdotta la definizione giuridica nelle legge di recepimento della Direttiva tabacchi.

Nuovi obblighi e vincoli si abbattono sui prodotti a tabacco riscaldato. Lo ha deciso questa mattina la Commissione politiche Ue del Senato approvando la riformulazione di un emendamento di Luca De Carlo (FdI) al Decreto Legge Salva Infrazioni che fornisce – innanzitutto – una specifica definizione di tabacco riscaldato, da intendere ovvero come un “un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’ utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione”.
La direttiva 2014/40/UE (Direttiva tabacchi, ndr) – si legge nella relazione tecnica che accompagna il decreto – prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e dei prodotti del tabacco contenenti aromi – in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule e così via – che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo.
Da tale divieto – già esistente per le sigarette e il tabacco da arrotolare – erano esonerati i prodotti del tabacco riscaldato. Tenuto conto dei significativi sviluppi intervenuti sul mercato negli ultimi anni, la Commissione europea ha recentemente dato atto di un mutamento sostanziale della situazione riguardo ai prodotti a base di tabacco riscaldato. In coerenza con il mutato contesto, è stato quindi introdotta la definizione normativa dei riscaldatori di tabacco: “prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un’emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall’utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione”. Adesso è possibile qualificare come prodotto del tabacco non da fumo un prodotto che è identificabile ove la preparazione ne renda possibile il consumo in assenza di un processo di combustione. In virtù del riconoscimento formale, si dovrà dunque intervenire in relazione ai collegati aspetti di regolamentazione degli ingredienti e di etichettatura. In particolare, continua la nota tecnica “anche per i prodotti del tabacco riscaldato – così come attualmente già previsto per le sigarette e per il tabacco da arrotolare – sarà vietata l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti o aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. Tale divieto, in particolare, riguarderà sia i prodotti del tabacco riscaldato “da fumo” che quelli riscaldati “non da fumo”. Inoltre, in tema di etichettatura al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi legati all’uso del tabacco, la nuova norma dispone che i prodotti del tabacco da fumo – diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ed acqua – non rechino obbligatoriamente su ciascuna confezione e sull’eventuale imballaggio esterno l’avvertenza generale “Il fumo uccide – smetti subito”, che comprende altresì il riferimento alle informazioni sulla disassuefazione dal fumo, oltre alle previste avvertenze testuali.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 23 ottobre 2023 con un periodo di deroga: i prodotti del tabacco riscaldato non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023, mentre non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024. I tabaccai potranno effettuarne la vendita sino a esaurimento delle scorte.

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