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Sigarette elettroniche, pubblicato il decreto di autorizzazione vendita

Si ha tempo trenta giorni da oggi per richiedere l'autorizzazione alla vendita. Acquisti consentiti solo da deposito fiscale per prodotti che hanno codice identificativo. Documenti contabili da conservare per dieci anni.

Con otto giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza è stato pubblicato il decreto direttoriale che sancisce il passaggio della vendita dei liquidi di ricarica per sigarette elettroniche sotto il controllo di Aams.
I negozi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che vendono i prodotti liquidi liquidi da inalazione con e senza nicotina hanno trenta giorni di tempo per richiedere l’autorizzazione. L’autorizzazione ha valore biennale e deve poi essere rinnovata a cura dell’esercente. Per poter esercitare l’attività, i negozianti devono dimostrare di vendere in prevalenza liquidi e hardware; faranno fede i documenti contabili. Non è stata stabilita una soglia minima quindi significa che conta la maggior percentuale ovvero il 50 per cento più uno.  Si ha anche la facoltà di recedere dall’autorizzazione restituendo al fornitore i prodotti acquistati e non venduti. I liquidi possono essere acquistati soltanto dai depositi fiscali autorizzati; le fatture dovranno contenere il codice identificativo dei prodotti acquistati e il documento dovrà essere conservato dal negozianti per dieci anni. Aams potrà in qualunque momento verificare la legittimità degli acquisti.
I negozianti devono anche soddisfare il requisito di divieto di vendita ai minori. Dovranno attuarlo chiedendo un documento di identità nel caso in cui l’età del giovane sia in dubbio e ponendo il dispositivo di riconoscimento del codice fiscale all’interno di eventuali distributori automatici. I punti vendita che non soddisfano sin da subito questi requisiti hanno la possibilità di cedere i prodotti contenuti in magazzini ai soggetti fornitori (depositi fiscali) e rinunciare quindi all’autorizzazione. L’autorizzazione deve essere chiesta anche dalle farmacie e dalle parafarmacie che vendono prodotti liquidi da inalazione. Il decreto metterà ordine negli acquisti e nella vendita dei prodotti liquidi da inalazione, non consentendo più la permanenza sul mercato di liquidi di dubbia provenienza e non notificati agli organi competenti.
Questo è il decreto in originale: 022 – Det – 47885 – 18

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