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Liquidi senza contrassegno, Imperial Tobacco propone proroga sino a dicembre

La multinazionale del tabacco sottolinea alcuni punti controversi e di difficile fattibilità contenuti nei recenti provvedimenti direttoriali dell'Agenzia Dogane e Monopoli.

Non tardano le reazioni delle aziende della filiera della sigarette elettroniche dopo l’audizione organizzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per confrontarsi sulle disposizioni normative introdotte dai nuovi direttoriali.
Imperial Tobacco, la prima multinazionale del tabacco a presentarsi in Italia con un prodotto del vaping, ha sollevato molte perplessità. Non ultimi i tempi ristretti per smaltire le scorte giacenti in magazzino e l’adeguamento della catena di produzione con l’implementazione di macchinari idonei ad applicare il contrassegno. “Le tempistiche di adeguamento – si legge nella nota firmata da Enrico Ziino, ‎head of corporate affairs per il sud est europeo – sono ancora oggi troppo strette, in particolare per le aziende di più grandi dimensioni produttive. Riteniamo sia necessario garantire alle aziende un tempo maggiore per adeguare le proprie linee di produzione, anche per garantire il rispetto dei protocolli di tutela della salute per i lavoratori. Pertanto auspichiamo che l’attuale deadline del 31 agosto possa essere estesa fino alla fine dell’anno, mentre la vendita diretta ai consumatori possa essere estesa al 1 aprile 2022. Auspichiamo inoltre che possa essere valutata la possibilità di ricondizionare le rimanenze di prodotti invenduti, invece che dover procedere alla loro distruzione, come attualmente richiesto. Permangono forti dubbi sulle avvertenze sanitarie. Mancano ancora oggi le specifiche tecniche di queste (ovvero dimensioni, posizione e carattere/font), né appare chiaro se dovranno essere integrate nell’avvertenza sanitaria già richiesta dalla direttiva europea (per prodotti contenenti nicotina) o meno. Il dubbio riguarda anche il fatto che la Determina Direttoriale del 29 marzo u.s. apporta una modifica significativa ad una prescrizione obbligatoria per normativa europea, senza precedente modifica del testo stesso del decreto attuativo italiano della direttiva. Riteniamo che la richiesta di inserire nei prospetti quindicinali i prezzi di vendita dei prodotti liquidi andrebbe riconsiderata – conclude Ziino – in quanto questi prodotti non sono sottoposti a un regime di prezzo fisso per legge, bensì ogni produttore e distributore propone un prezzo consigliato di vendita”.

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