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Insegna sigarette elettroniche: obbligatoria per legge, nessuno può opporsi

Condominio o Comune non possono vietare l'affissione; valgono le stesse regole già previste per tabaccai, uffici postali, posti telefonici pubblici e farmacie. Nessun problema anche se si è inseriti in zone di rilevanza storica o paesaggistica.

Le rivendite di liquidi da inalazione e sigarette elettroniche autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli devono obbligatoriamente esporre l’insegna recante il numero d’assegnazione, lo stemma dello Stato e il simbolo di Adm.
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute in redazione, si puntualizza che l’insegna non essendo un vezzo pubblicitario del titolare dell’esercizio ma un obbligo previsto dalla normativa vigente, nella fattispecie dalla Determinazione Adm 92923 del 29 marzo 2021, è dispensata dal pagamento dell’imposta comunale sulle affissioni. L’esenzione è prevista all’articolo 17 comma I del decreto legislativo numero 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni. Quest’ultimo, infatti, reca la dispensa alle “insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”. Nessuno, dunque, né i proprietari del locale, né l’assemblea di condominio, né il Comune può porre il veto sull’applicazione dell’insegna sempre che venga fatta nelle misure previste da Adm di 75 centimetri X 40 centimetri e sia in regole con le disposizoni dell’articolo 23 del Codice della Strada.
Il problema non si pone neppure se l’esercizio è situato all’interno di zone di rilevanza storica o paesaggistica, così come non si pone per le altre insegne obbligatorie per legge di tabaccai, uffici postali, posti telefonici pubblici, ricevitorie lotto e  farmacie, limitatamente al simbolo prescritto dalle normative vigenti in un solo esemplare.
Si ricorda altresì che il titolare del negozio di sigarette elettroniche ha 45 giorni di tempo per affiggere l’insegna a partire dal giorno in cui ha ricevuto da Adm il numero cardinale cittadino di riconoscimento della rivendita.

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