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Liquidi per sigarette elettroniche, ADM: “Comunicarne la distruzione almeno 45 giorni prima”

In una circolare pubblicata oggi, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli puntualizza le modalità di smaltimento dei liquidi con e senza nicotina privi di contrassegno dello Stato.

Si avvicina inesorabilmente la data del 31 agosto, ultimo giorno a disposizione dei depositi fiscali per immettere in commercio i liquidi da inalazione senza il contrassegno di Stato. Eventuali giacenze dovranno essere successivamente distrutte. Proprio in virtù di questo, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato nella giornata di oggi una circolare esplicativa con le modalità che dovranno essere seguite. “Non è ammessa alcuna trasformazione dei prodotti o riuso – debutta la comunicazione firmata dal direttore generale Marcello Minenna – ma esclusivamente distruzione e smaltimento dei cascami e avanzi quali rifiuti. È consentito il riciclo del materiale di confezionamento sulla base delle vigenti disposizioni. Al fine della efficiente programmazione delle attività di istituto, i titolari dei depositi dovranno comunicare la necessità di distruggere prodotti all’Ufficio competente per territorio in relazione al luogo in cui avviene la distruzione.

Fotografia: Agenzia delle Dogane e Monopoli

La predetta comunicazione deve pervenire all’Ufficio a mezzo raccomandata o pec almeno 45 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento delle relative operazioni. Allo scopo di evitare un eccessivo impiego di risorse nelle attività della specie, i depositari sono invitati a richiedere tali operazioni solo nel caso di quantitativi significativi in relazione all’operatività del deposito. Qualora la data sia stata concordata con il competente Ufficio dei Monopoli, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte del personale dello stesso a presenziare alle operazioni andrà concordata altra giornata da fissarsi comunque entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza:
-la data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
-la natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
-l’ammontare dell’imposta relativa ai prodotti distrutti.
In presenza di motivate circostanze da parte del depositario che rendano impossibile il differimento e solo nel caso in cui l’imposta di consumo relativa ai prodotti da distruggere non sia superiore all’importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), sarà possibile procedere comunque alle operazioni. In tali casi il verbale di distruzione sarà sostituito da una dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell’impresa. Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare:
-le motivate circostanze da parte del depositario che rendono impossibile il differimento della data fissata per le operazioni di distruzione;
-la data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
-la natura, quantità e qualità dei prodotti distrutti;
-l’ammontare dell’imposta relativa ai prodotti distrutti.
La dichiarazione sostitutiva, unitamente alla certificazione redatta dalla ditta autorizzata alla distruzione e smaltimento, andranno inviate all’Ufficio senza ritardo alcuno. L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, ricevuta la comunicazione da parte del rappresentante legale del soggetto giuridico titolare del deposito, contenente i dati riportati nella suindicata informativa, presenzierà alle operazioni di distruzione dei prodotti, redigendo apposito verbale ed acquisendo la certificazione rilasciata dalla ditta autorizzata presso la quale sono effettuate le operazioni di smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia”.
Visti gli innumerevoli impegni dei funzionari Adm, qualora non potessero presenziare alle operazioni, “il depositario è tenuto a trasmettere la citata certificazione entro 5 giorni dalla data in cui è stata effettuata la distruzione”. Nel caso in cui l’impianto di smaltimento fosse ubicato in altra regione, l’Ufficio dei monopoli concorderà le operazioni con l’Ufficio omologo. In tale comunicazione il depositario è tenuto ad indicare i quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione (il numero delle confezioni e la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione espressa in millilitri), la denominazione della marca e la tipologia di prodotti (con o senza nicotina), il relativo codice univoco, la ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività della specie ai sensi della vigente normativa in materia, nonché la sede dell’impianto di smaltimento presso il quale i prodotti stessi saranno distrutti.
Va da sé – continua la circolare – che in occasione delle verifiche presso i depositi, gli Uffici dei monopoli accerteranno che i prodotti distrutti siano stati scaricati dai registri contabili previa emissione di bolletta di scarico”. I prodotti distrutti saranno infatti scaricati dai registri contabili: all’atto dell’estrazione dal deposito dei prodotti da avviare a distruzione dovrà essere emessa apposita bolletta di scarico che, nella descrizione della movimentazione, dovrà recare la dicitura: “Prodotti liquidi da inalazione destinati alla distruzione”.

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