Testata giornalistica destinata agli operatori del settore delle sigarette elettroniche - Registrazione Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

Aromi per sigarette elettroniche: tempi e modalità per esaurire le scorte

Pubblicato il direttoriale di Adm con le regole da seguire per continuare a vendere all'ingrosso scomposti e concentrati anche dopo il 1° maggio. Per i negozianti è attesa una seconda comunicazione.

Anticipando le previsioni e prendendo tutti in contropiede, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha pubblicato il direttoriale numero 207869 con il quale si formalizza l’ingresso degli aromi nell’ambito del controllo statale. Non solo, ha anche stabilito i tempi entro cui le aziende possono provvedere a esaurire le scorte dei prodotti senza contrassegno fiscale. Già, perché a partire dal Primo maggio anche gli aromi e i liquidi scomposti saranno soggetti alla medesima imposta di consumo dei liquidi pronti senza nicotina. Periodo di transizione che però è stato espresso soltanto per i produttori e gli importatori che per smaltire le scorte  avranno tempo sino al prossimo 31 luglio 2024. Ai rivenditori su strada e al dettaglio la data sarà invece comunicata con una seconda determinazione direttoriale anche se, come da normativa, è verosimile che avranno tempo sino al 30 ottobre 2024. Per conoscere l’esatto quantitativo delle scorte di magazzino, le aziende dovranno comunicare i pezzi e il numero di lotto giacenti alla data del 30 aprile, allegando la planimetria del deposito fiscale e indicando l’esatta ubicazione della merce; la comunicazione dovrà essere inoltrata ad Adm entro i trenta giorni successivi. I prodotti non conformi alle nuove disposizioni dovranno essere identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti o in alternativa nella landing page di un Qr code da apporre sul documento medesimo. Più complicato sarà verificare il quantitativo giacente nei magazzini e sugli scaffali delle rivendite su strada e, infatti, probabilmente la mancanza di tale indicazione è dovuta al fatto che Adm sta valutando le modalità di comunicazione. Gli aromi e gli scomposti attualmente in commercio e già dotati di contrassegno fiscale per libera scelta del produttore potranno essere smaltiti sino al 31 dicembre 2024; questo si è reso necessario perché pur pagando l’imposta di consumo dovranno dotarsi delle nuove indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta.
In etichetta dovrà essere riportato il codice unitario identificativo rilasciato all’atto della richiesta ad Adm. In sostanza, gli aromi e i liquidi scomposti saranno trattati come se fossero veri e propri liquidi pronti all’uso senza nicotina. L’imposta di consumo a loro associata è quella analoga ai liquidi senza nicotina (90 centesimi di euro per 10 millilitri). La mancanza della sostanza determina anche il fatto che i flaconi potranno essere di capacità superiore ai 10 millilitri. L’imposta di consumo gravante sarà di conseguenza calcolata in rapporto ai millilitri contenuti.
Con questo atto, l’intera filiera è controllata interamente dall’Agenzia delle dogane e monopoli. Così facendo anche gli aromi potranno essere venduti soltanto dai depositi fiscali. Intanto si attende l’ulteriore tassello che andrebbe ridisegnare la normativa: l’introduzione formale del ban dell’e-commerce del vaping (prodotti sotto imposta di consumo) la cui bozza è attualmente sulla scrivania del ministro dell’economia.

Articoli correlati