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In seguito ai recenti sequestri in tutto il territorio nazionale si ricorda che i prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina (i cosiddetti liquidi pronti) devono essere notificati al Ministero della Salute sei mesi prima dell’immissione in commercio. In parallelo, deve essere data comunicazione anche all’Agenzia delle Dogane e Monopoli – in questo caso anche dei senza nicotina – che provvederà ad essegnare un codice identificativo per ogni prodotto. Per verificare se un liquido è notificato al Ministero della Salute occorre consultare l’apposito database; per vedere se un distributore è regolarmente abilitato alla gestione di deposito fiscale occorre invece consultare l’apposita pagina del sito di Adm; infine, anche per verificare i liquidi registrati per la commercializzazione e soggetti a imposta di consumo bisogna consultare l’apposita pagina Adm.
La norma non prevede l’obbligo di apporre in etichetta il codice identificativo unitario del liquido pronto. È invece obbligo del produttore darne comunicazione ad Adm che provvederà a inserirlo nel database pubblico. Lo prevede l’articolo 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014: “L’Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale“. Nessun riferimento, quindi, all’obbligo di imprimerlo in etichetta.